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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore poiche' il mandato ad impugnare depositato dopo la sentenza non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Nel ricorso si deducono due motivi: (1) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., e in subordine dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e principio di ragionevole durata; si lamenta una ingiustificata compressione e differenziazione del diritto di difesa dell'imputato assente rispetto al presente e rispetto al PM; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto inammissibile l'appello malgrado la dichiarazione/elezione di domicilio fosse gia' presente in atti e richiamata nel frontespizio dell'atto di appello.

La decisione

Il ricorso e' dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, aderendo alla giurisprudenza di legittimita' che ha gia' affermato la necessita' di depositare, per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto di citazione in appello (art. 157-ter, comma 3; art. 164 novellato; art. 581 commi 1-ter e 1-quater). Si e' osservato che la disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022) ha escluso l'operativita' delle disposizioni previgenti per le sentenze successive al 30/12/2022. La Corte ha inoltre ritenuto la questione costituzionale manifestamente infondata, considerata una scelta legislativa ragionevole volta a filtrare impugnazioni non frutto di una scelta personale e rinnovata dell'imputato. Per effetto della declaratoria di inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    Per le impugnazioni proposte dall'imputato o nel suo interesse, se la sentenza e' stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, e' necessario depositare, unitamente all'atto di impugnazione, il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione; la loro mancanza comporta, a pena di inammissibilita', l'impossibilita' di procedere all'impugnazione.

  • d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (art. 33 e art. 89 comma 3, disciplina transitoria)

    La riforma ha modificato le regole sulle notificazioni e sull'elezione/dichiarazione di domicilio; l'art. 89 contiene disposizioni transitorie che applicano le nuove norme solo alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto, fissata al 30/12/2022.

  • art. 157-bis cod. proc. pen.

    In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio

    Stabilisce regole generali sulle notificazioni successive alla prima, rimodulando il rapporto tra notifiche all'imputato e consegna al difensore, nel contesto della riforma delle notificazioni.

  • art. 157-ter cod. proc. pen. (comma 3)

    In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater

    Collega espressamente la validita' della notificazione dell'atto di citazione in appello alla esistenza di una dichiarazione o elezione di domicilio resa ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater.

  • art. 164 cod. proc. pen. (testo novellato)

    La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

    La novella ha limitato la precedente efficacia 'per ogni stato e grado' del domicilio dichiarato/eletto, escludendo che la dichiarazione gia' presente in atti valga automaticamente anche per la notificazione dell'atto di citazione in appello dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • art. 601 cod. proc. pen. e altri riferimenti normativi processuali

    Richiamati come norme di riferimento per le notificazioni degli atti di citazione, integrate dal nuovo sistema delle notificazioni introdotto dalla riforma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la destinazione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per inammissibilita' del ricorso; qui applicato per disporre l'obbligo di versamento di Euro 3.000,00 da parte del ricorrente.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)

    Invocate dal ricorrente per sostenere la illegittimita' costituzionale delle nuove regole, ma ritenute non contrastanti con la scelta legislativa che filtra le impugnazioni e mira a garantire che tali impugnazioni siano espressione della volonta' consapevole dell'imputato.

Massime di principio

  • Per le sentenze pronunciate successivamente al 30/12/2022 e' necessario che, insieme all'atto di appello proposto dall'imputato o nel suo interesse, sia depositato un mandato specifico ad impugnare e una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione; la mancata indicazione costituisce causa di inammissibilita'.
  • La dichiarazione o elezione di domicilio precedentemente resa in atti non e' piu' automaticamente valida per la notificazione dell'atto di citazione in appello dopo la riforma: va quindi sempre verificata la data della sentenza e la necessita' di rinnovare la domiciliazione.
  • Le censure di incostituzionalita' di tali disposizioni hanno trovato finora, nella giurisprudenza di legittimita', scarsa accoglienza: la scelta normativa e' stata ritenuta ragionevole come strumento di selezione delle impugnazioni e di tutela dell'effettiva volonta' dell'imputato impugnante.
  • In caso di rischio di inammissibilita' per vizi formali della domiciliazione e del mandato, valutare tempestivamente rimedi processuali (es. istanze di restitutio in integrum o altri rimedi offerti dalla legge) e curare il deposito formale dei documenti in limine impugnationis.
  • Prassi consigliata per i difensori: sempre ottenere e depositare, al momento dell'impugnazione, mandato specifico ad impugnare con espressa dichiarazione o elezione di domicilio quando la sentenza impugnata e' successiva all'entrata in vigore della riforma; verificare inoltre la normativa transitoria applicabile in relazione alla data della sentenza.

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