Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione che ha disposto la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria in relazione a condanna per omicidio colposo stradale (art. 589-bis) e lesioni personali alla persona trasportata. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 218 e 222 del Codice della Strada, alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale n. 88/2019, e censurava l'apparenza motivazionale circa la scelta della revoca anziché della sospensione della patente, dato che non erano state contestate le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis e la motivazione si limitava a riferirsi in modo generico alla "gravità della condotta" e alle "conseguenze" senza richiamare i parametri di cui all'art. 218 cod. strada.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica. La Corte ha precisato che, dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità operata dalla Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice che, in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, applica la revoca deve motivare puntualmente in base ai criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione), e dimostrare che la pericolosità del comportamento è non inferiore a quella della guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti; la mera formula generica è insufficiente e comporta annullamento della statuizione.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Fattispecie di riferimento per la condanna; richiamata per evidenziare che, in assenza delle aggravanti previste dai commi 2 e 3, la sanzione amministrativa accessoria non deve essere automaticamente la revoca della patente.
art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Fattispecie parallela richiamata dalla giurisprudenza e dalla Consulta per motivare la diversa graduazione della sanzione amministrativa.
art. 222 cod. strada
comma 2, quarto periodo; comma 2-bis
La Corte Costituzionale (n. 88/2019) ha dichiarato parzialmente incostituzionale la previsione che impediva al giudice, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di scegliere la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le aggravanti: pertanto il giudice deve valutare i parametri dell'art. 218 e può applicare la sospensione; se applica la sospensione in caso di patteggiamento si applica la riduzione di un terzo prevista dal comma 2-bis.
art. 218 cod. strada
Parametro di riferimento per la scelta e per la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria: va considerata l'entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare; il giudice deve esplicitare, anche sinteticamente, la valutazione di tali criteri quando opta per la revoca.
art. 444 cod. proc. pen.
Rilevante perché la pronuncia è avvenuta in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la giurisprudenza ha specificato gli effetti sulla sanzione amministrativa accessoria (es. applicazione della diminuente di cui all'art. 222, comma 2-bis, se sospensione).
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 222 cod. strada che impedivano la graduazione della sanzione amministrativa; ha affermato che la revoca è giustificabile automaticamente solo per le ipotesi di massima gravità (es. guida in stato di ebbrezza oltre soglia o sotto effetto di stupefacenti), mentre per altre condotte il giudice deve valutare e motivare la scelta della revoca o della sospensione.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Norma processuale che regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a statuizioni che esulano dall'accordo delle parti; invocata per dichiarare l'ammissibilità del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione dell'enunciazione del motivo di ricorso nei termini necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 la revoca automatica della patente non è più obbligatoria quando non ricorrono le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti: il giudice deve valutare i criteri dell'art. 218 cod. strada e può applicare la sospensione se la pericolosità non è equiparabile all'ebbrezza/drugs.
- Se il giudice opta per la revoca in assenza delle aggravanti, la decisione deve contenere una motivazione puntuale (anche sintetica ma concreta) che espliciti come i parametri di art. 218, comma 2, giustifichino una pericolosità non inferiore a quella della guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti; formule generiche sono insufficienti e comportano annullamento della statuizione.
- In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), se il giudice applica la sospensione della patente trova applicazione la diminuente amministrativa prevista dall'art. 222, comma 2-bis (riduzione della durata).
- La motivazione del giudice può essere sintetica ma deve comunque indicare quali elementi dei parametri ex art. 218 sono stati valutati; la discrezionalità non esclude l'obbligo di fornire elementi adeguati a giustificare la scelta della misura più afflittiva.
- Se la decisione motivazionale sulla sanzione amministrativa accessoria è carente, la Cassazione può annullare limitatamente a quella statuizione e disporre il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito in diversa composizione.
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