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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente disposta dal G.u.p. in relazione al reato di omicidio stradale: si deduceva violazione degli artt. 218 e 222 del Codice della Strada (anche alla luce dell'intervento della Corte Cost. n. 88/2019) e vizio di motivazione in ordine alla misura della sospensione, in quanto il giudice di merito avrebbe fissato il massimo senza parametrarla ai criteri dell'art. 218 comma 2 (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione), aveva erroneamente riferito il decesso di due persone anziché di una e non avrebbe applicato la riduzione per il rito ex art. 222 comma 2-bis (riduzione di un terzo in caso di patteggiamento/pena ex art. 444 c.p.p.)

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla misura massima della sospensione della patente, anche per l'errata indicazione del decesso di "due persone" invece di una, e ha censurato l'omessa applicazione della riduzione prevista dall'art. 222 comma 2-bis per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente e rinviata per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino, in diversa composizione

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Si tratta del rito dell'accordo (patteggiamento) con cui è stata applicata la pena; la Corte ricorda che ove la pena sia stata applicata con questo rito trovano applicazione le regole connesse (es. riduzione amministrativa prevista dall'art. 222 comma 2-bis)

  • art. 222 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte richiama l'applicabilità del comma 2-bis (riduzione di un terzo della sanzione amministrativa in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e la necessità di motivazione specifica sulla durata della sospensione

  • art. 218 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

    Stabilisce i criteri cui il giudice deve attenersi per determinare le sanzioni accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione); la Corte sottolinea che la determinazione della durata della sospensione va parametrata a questi criteri e che la motivazione deve indicare gli elementi concretamente valutati

  • Corte Cost. n. 88/2019

    Ha chiarito la compatibilità/ambito di applicazione della sospensione della patente anche nei casi di omicidio stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca; la Cassazione richiama tale indirizzo come premessa per l'applicazione delle regole dell'art. 222, compresa la riduzione per il rito

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Citato per distinguere i criteri per la determinazione della pena (art. 133 c.p.p.) dai parametri specifici previsti per la sanzione amministrativa accessoria dalla normativa stradale (art. 218 c.d.s.); la Corte afferma che i due ambiti e le rispettive motivazioni sono autonomi

  • art. 222 comma 2-bis cod. strada

    Prevede la diminuente (riduzione di un terzo) della sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte ha ritenuto dovuta l'applicazione di tale riduzione e ha censurato la sua omissione in sentenza

  • art. 606 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile in quanto concerne una statuizione che eccede l'accordo delle parti

Massime di principio

  • La determinazione della durata della sospensione della patente è autonoma rispetto alla commisurazione della pena detentiva o pecuniaria: deve essere motivata con riferimento ai parametri specifici dell'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione).
  • In caso di applicazione della pena mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), va applicata la riduzione prevista dall'art. 222 comma 2-bis c.d.s. (riduzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria), salvo ragioni adeguatamente motivate.
  • La motivazione può essere sintetica ma deve comunque indicare quali criteri e quali elementi concreti sono stati valutati per fissare la misura della sospensione; errori fattuali rilevanti (es. indicazione di due decessi quando vi è un solo decesso) possono compromettere la congruità della motivazione.
  • Le motivazioni relative alla sanzione penale e a quella amministrativa accessoria sono distinte: coerenza o confronto diretto fra le due non è richiesto, ma entrambe devono essere adeguatamente motivate secondo i rispettivi parametri normativi.
  • In caso di vizio motivazionale o di omissione normativa su profili che incidono sulla misura della sanzione amministrativa accessoria, la Corte può annullare limitatamente a quel punto e rinviare il giudizio al giudice di merito, preferibilmente in diversa composizione.

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