Cassazione Civile, Ordinanza n. 22680/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erario)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società operante nel commercio di opere d'arte un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva relativi all'anno 2006, emersi all'esito di un accertamento induttivo puro fondato anche sulle movimentazioni bancarie dei soci. I maggiori ricavi recuperati riguardavano soprattutto cessioni di opere ritenute dall'Ufficio gratuite. Dopo un primo accoglimento del ricorso della contribuente in primo e secondo grado, la precedente decisione di appello era stata cassata perché fondata su una non applicabile violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Nel giudizio riassunto, la Corte di giustizia tributaria regionale ha ritenuto legittimo l'accertamento. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che i giudici di merito non avessero chiarito se i rilievi fossero davvero tali da rendere inattendibile l'intera contabilità e se l'antieconomicità potesse giustificare il metodo induttivo puro; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per non avere considerato le giustificazioni fattuali della società sull'esiguità dei ricavi rispetto ai costi e sul carattere non strutturale ma contingente dell'antieconomicità; 3) violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 e 55, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro e la quantificazione dei ricavi mediante medie di settore senza indicazione delle fonti e degli elementi utili alla verifica della riferibilità concreta alla realtà aziendale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente e ribadendo che l'accertamento induttivo puro è legittimo quando omissioni o inesattezze contabili sono gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l'intero impianto contabile; ha inoltre rilevato che la valutazione delle giustificazioni e della gravità delle irregolarità non può essere rivista in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte ha escluso l'applicabilità del termine dilatorio al caso concreto.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base del potere di rettifica quando la contabilità e i dati dichiarati non siano attendibili.
È richiamato insieme alla disciplina delle rettifiche IVA in presenza di inattendibilità contabile.
È invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che l'accertamento induttivo puro può fondarsi anche su elementi meramente indiziari non sufficienti alla presunzione semplice tipica.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte precisa che l'accertamento induttivo puro può prescindere anche da tali presupposti.
art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il metodo induttivo puro, utilizzabile quando le violazioni contabili siano tali da rendere inattendibile l'intera contabilità.
art. 55, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Norma parallela in materia IVA per l'accertamento induttivo puro.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti decisori.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come norma processuale tributaria equivalente all'obbligo di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; non basta che il ragionamento sia sintetico, purché sia intellegibile e coerente.
- L'accertamento induttivo puro è legittimo quando le omissioni, inesattezze o irregolarità contabili sono così gravi, numerose e ripetute da compromettere l'attendibilità dell'intera contabilità, consentendo all'Amministrazione di prescindere anche dalle scritture formalmente regolari.
- L'antieconomicità protratta dell'attività, specie se accompagnata da perdite rilevanti e da marcata divaricazione tra costi e ricavi, può costituire un indice di inattendibilità complessiva dell'impresa e giustificare la rettifica, salvo concreta prova contraria del contribuente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è rigettato e la controparte non ha svolto difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese, ma può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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