Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e poi imputato per trasparenza ai soci, con recuperi a tassazione per maggior reddito d’impresa, IVA e IRAP. Dopo un primo contenzioso e un precedente giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, quale giudice del rinvio, accolse il ricorso del contribuente ma dispose la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi. Il contribuente ha allora proposto ricorso per cassazione avverso il solo capo sulle spese, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata motivata con ragioni illogiche e irrilevanti: da un lato il precedente accoglimento del ricorso dell’Agenzia in Cassazione su una questione pregiudiziale, dall’altro una successiva assoluzione penale di un socio, elementi che non giustificavano la compensazione alla luce della soccombenza complessiva e dell’esito finale della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione totale o parziale delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione e che tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Ha inoltre ribadito che il giudice del rinvio deve regolare le spese in base alla soccombenza complessiva dell’intero processo, non guardando separatamente ai singoli gradi, e che non è corretto fondare la compensazione integrale su un precedente esito di legittimità o su una sentenza penale sopravvenuta senza verificarne effettiva incidenza. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo con esplicitazione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni; se tali ragioni sono illogiche o erronee, la statuizione è viziata e censurabile in cassazione
art. 91 c.p.c.
richiama il principio della soccombenza quale criterio ordinario di regolazione delle spese
art. 92 c.p.c.
la compensazione totale o parziale richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, non potendo essere fondata su ragioni illogiche o erronee
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 5 TUIR n. 917/1986
richiamato solo per descrivere l’imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica espressamente gravi ed eccezionali ragioni nella motivazione; tali ragioni devono essere logicamente coerenti e giuridicamente pertinenti.
- Il giudice del rinvio deve regolare le spese secondo la soccombenza complessiva dell’intero processo, non in base all’esito di singoli gradi o fasi del giudizio.
- L’accoglimento di un ricorso in Cassazione su una questione pregiudiziale non giustifica, di per sé, la compensazione integrale delle spese se l’esito finale della controversia vede una parte complessivamente soccombente.
- Una decisione penale sopravvenuta può rilevare solo se il giudice verifichi concretamente la sua identità o pertinenza rispetto al materiale probatorio del giudizio e la sua effettiva incidenza sulla regolazione delle spese.
- La statuizione sulle spese fondata su ragioni illogiche o erronee integra violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
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