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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22606/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza svolti in esito a indagine penale, con recupero a tassazione di un maggior reddito d'impresa attribuito a una società in accomandita semplice e conseguente imposizione di IRAP, sanzioni e interessi. Nei gradi di merito l'originaria pretesa veniva ridotta in autotutela dall'Ufficio, e il giudizio di rinvio definiva la lite con condanna dell'Agenzia alle spese dei vari gradi. L'Agenzia ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado che aveva regolato le spese, deducendo: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e del principio di soccombenza, assumendo che non potesse esservi integrale condanna dell'Ufficio perché il contribuente non era risultato totalmente vittorioso; 2) nullità della sentenza e del procedimento per asserita motivazione inconferente, in quanto un passaggio avrebbe collegato la liquidazione delle spese all'esito di altro giudizio tra le stesse parti; 3) violazione del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la quantificazione delle spese e la qualificazione delle posizioni processuali fossero errate e in sostanza chiedendo una nuova valutazione di merito. La ricorrente chiedeva anche la riunione con un giudizio di revocazione avverso una precedente ordinanza di legittimità, ma tale revocazione era stata nel frattempo dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di riunione perché il giudizio di revocazione richiamato era già stato definito con ordinanza di inammissibilità. Nel merito ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato, poiché la sentenza impugnata non aveva posto integralmente le spese a carico dell'Ufficio, ma aveva operato una compensazione del 30% applicata a ciascun grado, valorizzando la soccombenza complessiva, il principio di causalità nella lite e la necessità dell'attività difensiva del contribuente per ottenere la riduzione della pretesa fiscale. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché censurava un passaggio argomentativo non decisivo e privo di effettiva incidenza sulla statuizione, richiamando il principio per cui non è necessario impugnare le affermazioni meramente ad abundantiam; il terzo perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito sulla quantificazione delle spese, attività riservata al giudice di merito entro i limiti dei minimi e massimi tariffari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore antistatario del resistente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sulle spese nel processo tributario, ma il motivo fondato su di essa è stato ritenuto infondato perché la regolazione delle spese operata dal giudice di merito non violava il principio di soccombenza

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il regime delle spese in appello tributario, senza che fosse ravvisata violazione nella sentenza impugnata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale criterio generale di soccombenza nella liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la compensazione parziale e la regolazione complessiva adottata dal giudice di merito

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché il passaggio contestato non incideva sulla ratio decidendi

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto insussistente la dedotta nullità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per violazione di legge nei primi e terzi motivi

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a una nuova valutazione del merito

  • D.M. Giustizia n. 55/2014

    richiamato in relazione alla quantificazione delle spese, che la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione salvo superamento dei limiti massimi, non allegato in modo specifico

  • art. 380, comma 1-bis, c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in vista della camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 54 d.l. n. 90/2014

    presente nel riferimento al D.M. n. 55/2014 solo indirettamente per il sistema tabellare delle spese, senza autonoma decisività nel testo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    vizio dedotto per le censure sulla liquidazione delle spese, ma ritenuto inidoneo a rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sulle spese è ammissibile solo nei limiti in cui denunci la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa o l'inosservanza dei limiti legali/tariffari; resta invece insindacabile la scelta del giudice di merito di compensare parzialmente le spese e di quantificarle entro il margine discrezionale consentito.
  • Le doglianze rivolte contro argomentazioni meramente incidentali o ad abundantiam, prive di effettiva incidenza sulla decisione, sono inammissibili perché manca l'interesse a impugnarle quando non costituiscono la ratio decidendi.
  • Non è consentito trasformare un motivo formalmente prospettato come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o della liquidazione equitativa delle spese, poiché la quantificazione delle spese, salvo il superamento dei minimi o massimi legali, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
  • Nel processo tributario, la regolazione delle spese può tenere conto non solo dell'esito finale della lite, ma anche del principio di causalità e del comportamento processuale e sostanziale delle parti che abbia reso necessario il ricorso al giudice.
  • La richiesta di riunione di giudizi presuppone la perdurante pendenza dei procedimenti da riunire; se il procedimento asseritamente connesso è già definito con declaratoria di inammissibilità, la riunione va respinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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