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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03085/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un prestito erogato originariamente dal coniuge della creditrice a favore del fratello di quest'ultimo. La creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma pari a euro 12.911,00, poi opposto dal destinatario dell'ingiunzione. L'opponente sosteneva che il debito fosse stato soddisfatto da un terzo, in particolare dal figlio, mediante consegna di un assegno bancario di pari importo e rilascio, da parte della creditrice, di una scrittura/quietanza datata 11.09.2007 contenente dichiarazioni di liberazione del debitore. Successivamente la creditrice aveva rilasciato l'assegno con offerta reale del 24.10.2007, sostenendo che ciò facesse rivivere o comunque preservasse la pretesa creditoria. In primo e secondo grado l'opposizione è stata accolta, ritenendosi che la scrittura avesse valore liberatorio, qualificata dalla Corte d'appello come espromissione liberatoria ex art. 1272 c.c. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sull'adempimento e sull'offerta reale, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'effetto estintivo o impeditivo della restituzione dell'assegno tramite offerta reale; (2) violazione dell'art. 1272 c.c. e delle norme sulle prove, contestando la qualificazione della scrittura come espromissione in assenza di un vero accordo tra creditrice e terzo; (3) violazione dell'art. 1198 c.c. e delle norme processuali, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ricondotto la vicenda a una cessione di credito o comunque avesse attribuito alla scrittura un'efficacia negoziale non compatibile con la natura dell'atto e con la successiva restituzione del titolo. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per tardività; la Corte di cassazione ha respinto tale eccezione, ma ha dichiarato inammissibili i motivi perché diretti a rimettere in discussione l'interpretazione del documento e la valutazione del fatto compiute dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto escluso la tardività dell'impugnazione, applicando la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 anche ai termini di impugnazione già in corso e considerando tempestivo il ricorso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Nel merito, ha affermato che l'espromissione si perfeziona verso il creditore senza necessità di accettazione formale quando il creditore venga a conoscenza dell'impegno del terzo e vi dia seguito, e che l'interpretazione della scrittura dell'11.09.2007 come espromissione liberatoria era plausibile e quindi non censurabile in cassazione. Ha escluso che vi fosse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio. Ha infine osservato che la restituzione successiva dell'assegno non incideva sull'effetto liberatorio già attribuito alla scrittura. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1272 c.c.

    La scrittura privata è stata interpretata come espromissione liberatoria: il terzo assume il debito altrui e, se il creditore manifesta inequivocamente volontà liberatoria verso il debitore originario, l'obbligazione si estingue nei confronti di quest'ultimo.

  • art. 1198 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e considerato nel ragionamento, ma la Corte ha ritenuto che l'effetto estintivo derivasse dalla natura negoziale dell'accordo interpretato come espromissione, non dalla tesi della ricorrente.

  • art. 1209 c.c.

    Richiamato in relazione all'offerta reale e alla restituzione dell'assegno, ma ritenuto non idoneo a scalfire l'effetto liberatorio già riconosciuto alla scrittura privata.

  • art. 1277 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel motivo sul pagamento, ma non ritenuto decisivo rispetto alla qualificazione negoziale della vicenda.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valenza del documento; la Corte ha però ritenuto che la doglianza puntasse in realtà contro l'interpretazione del negozio e la valutazione del fatto.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare efficacia probatoria alla scrittura, ma non accolto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito nel procedimento accelerato e la Corte ha ritenuto superflua la sospensione del giudizio perché il ricorso era prima facie infondato.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata e a favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione del ricorso come manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 83 D.L. n. 18 del 2020

    La sospensione emergenziale dei termini processuali si applica anche ai termini di impugnazione già in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato per la querela di falso proposta in altro giudizio; la Corte ha ritenuto che la pendenza di tale giudizio non imponesse la sospensione del presente ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una scrittura privata o di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o dell'omesso esame di un fatto decisivo, nei casi ancora consentiti.
  • Quando il giudice di merito fornisce una tra le possibili interpretazioni plausibili dell'atto, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del contenuto negoziale limitandosi a proporre una lettura alternativa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove; è censurabile soltanto l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge.
  • L'espromissione si perfeziona verso il creditore quando questi venga a conoscenza dell'assunzione del debito altrui e vi dia seguito; non è necessario un formalismo particolare ove dalla scrittura emerga in modo inequivoco la volontà di liberare il debitore originario.
  • La restituzione successiva del titolo di pagamento non elimina automaticamente gli effetti di un precedente accordo negoziale già perfezionato, se la scrittura interpretata dal giudice ha valore liberatorio ed estintivo dell'obbligazione verso il debitore originario.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti in cui mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti nei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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