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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2234/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, per fatti occorsi tra il 11/07/2011 e il 23/09/2011, dello sversamento di "virgin nafta" nel suolo e sottosuolo del Parco Generale Serbatoi della Raffineria di Gela. Le censure principali sono: 1) la qualificazione della nafta accidentalmente sversata come "rifiuto" (art.183 d.lgs. 152/2006) non sarebbe corretta; 2) mancherebbe il dolo eventuale richiesto per la riconduzione della condotta ai delitti di smaltimento/abbandono (art.256 d.lgs.152/2006 e art.6 legge 210/2008), dovendosi ritenere al massimo la colpa; 3) contestazione della responsabilità personale degli amministratori e responsabili di turno per carenza di prova della loro conoscenza concreta dell'evento e dei poteri decisionali; 4) la Raffineria impugna la sua responsabilità amministrativa ex d.lgs.231/2001 deducendo che il reato richiamato non rientra tra i reati presupposto del decreto 231 e contestando la valutazione sull'esistenza di interesse o vantaggio dell'ente e l'inidoneità del modello organizzativo aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Casa Bernardo, Losardo Salvatore, Di Mario Paolo e Torrisi Giuseppe, confermando in sostanza la valutazione dei giudici di merito circa la qualificazione della nafta sversata come rifiuto e la sussistenza di elementi indiziari idonei a sostenere il dolo eventuale e la responsabilità per abbandono/smaltimento. Ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della Raffineria di Gela S.P.A., ritenendo che la fattispecie contestata alla società (richiamo all'art.6 legge 210/2008) non rientri nel novero tassativo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001: dunque il fatto non costituisce illecito amministrativo dell'ente. Sono state inoltre confermate le statuizioni sulle spese: gli imputati persone fisiche condannati al pagamento delle spese processuali, versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 183

    La Corte conferma che la nozione di "rifiuto" va interpretata secondo la giurisprudenza UE: una sostanza accidentalmente sversata e che non è più commerciabile o riutilizzabile senza trasformazioni economicamente vantaggiose può qualificarsi come rifiuto. Gli idrocarburi accidentalmente sversati che inquinano suolo e acque sotterranee rientrano nella nozione di rifiuto pericoloso.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256

    smaltimento/abbandono di rifiuti

    La Corte ritiene applicabile l'art.256 alle condotte omissive e commissive che hanno determinato l'immissione nel suolo di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi; la qualificazione del fatto come smaltimento/abbandono è compatibile quando lo sversamento è stato contenuto dalla condotta aziendale e dalle condizioni di manutenzione.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257

    obblighi di comunicazione e bonifica

    Rilevata distinzione tra obblighi di comunicazione/bonifica e reati di smaltimento: omissioni nella gestione e nella manutenzione possono integrare profili di responsabilità, ma la qualificazione penale richiede analisi puntuale dell'elemento soggettivo.

  • legge 30 dicembre 2008, n. 210 (convertito d.l. 6/11/2008, n.172), art. 6

    fattispecie di reato emergenziale richiamate nel capo d'imputazione

    La Corte territoriale aveva richiamato tali disposizioni per la qualificazione del reato; la Cassazione ha confermato che tali norme possono descrivere delitti punibili, ma ha osservato che la particolare fattispecie contestata alla persona giuridica non rientra tra i reati presupposto del d.lgs.231/2001.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies

    responsabilità amministrativa per reati ambientali (elenco tassativo)

    La Corte ricorda il principio del doppio requisito: per ritenere la responsabilità dell'ente è necessario che il reato presupposto sia previsto nell'elenco tassativo del decreto 231 vigente prima del fatto. L'art.6 ley 210/2008 non rientrerebbe tra i reati presupposto richiamati, per cui la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere affermata su quella base normativa.

  • codice penale, art. 43

    La Corte riprende l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n.38343/2014): il dolo eventuale richiede la rappresentazione dell'evento e la volontaria accettazione o adesione alla sua verificazione; la valutazione richiede indicatori concreti (ripetizione, prevedibilità, stato dell'impianto, comportamento post factum, ecc.).

  • dir. 75/442/CEE (quadro rifiuti) e giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    definizione di rifiuto e punto Q4 allegato

    La Corte richiama l'interpretazione comunitaria per affermare che le sostanze accidentalmente sversate che non sono riutilizzabili senza trasformazione e la cui commercializzazione è aleatoria devono essere trattate come rifiuti e sottoposte agli obblighi di prevenzione e smaltimento.

  • codice penale, art. 40

    posizione di garanzia e concorso per omesso impedimento

    La Corte conferma che chi riveste posizioni apicali (es. amministratore delegato) può essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza/omesso impedimento se l'evento era prevedibile e rientrava nella sua sfera di controllo o rappresentazione.

  • codice civile, art. 2639

    dovere dell'amministratore di conservare il patrimonio sociale

    Richiamato per sostenere che l'amministratore deve impedire danni alla società e ai terzi: da ciò può derivare responsabilità penale per omesso impedimento quando sussistono gli elementi soggettivi richiesti.

Massime di principio

  • Un idrocarburo accidentalmente sversato che inquina suolo e acque sotterranee può essere qualificato come rifiuto ai fini del TUA e della giurisprudenza UE quando non è riutilizzabile senza trasformazioni economicamente vantaggiose.
  • La configurabilità del dolo eventuale richiede l'accertamento di indicatori concreti (prevedibilità dell'evento, ripetizione delle condotte, stato di degrado, omissioni sistematiche, comportamento successivo) e non può essere desunta in modo puramente astratto dalla qualifica formale del ruolo aziendale.
  • I dirigenti e i responsabili di turno possono essere ritenuti penalmente responsabili per omissioni organizzative e di vigilanza quando le carenze nell'organizzazione e nella manutenzione rendono l'evento prevedibile e l'inerzia contribuisce al verificarsi o al protrarsi del danno ambientale.
  • La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs.231/2001 è limitata ai reati presupposto tassativamente elencati; non è possibile estenderla per analogia a reati o specifiche fattispecie non comprese nell'elenco vigente al momento del fatto.
  • Per difendersi efficacemente in fatti ambientali, l'ente deve documentare l'esistenza e l'effettiva applicazione di modelli organizzativi e procedure di controllo e manutenzione idonee a prevenire gli eventi; la mera adozione formale senza attuazione può risultare insufficiente.
  • In sede giudiziaria civile e penale, le valutazioni tecniche sulla natura del materiale versato (rifiuto vs sottoprodotto/utilizzabile) sono quesiti di fatto riservati al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o illegittimità normativa.

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