Cassazione Penale, Sentenza n. 2234/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, per fatti occorsi tra il 11/07/2011 e il 23/09/2011, dello sversamento di "virgin nafta" nel suolo e sottosuolo del Parco Generale Serbatoi della Raffineria di Gela. Le censure principali sono: 1) la qualificazione della nafta accidentalmente sversata come "rifiuto" (art.183 d.lgs. 152/2006) non sarebbe corretta; 2) mancherebbe il dolo eventuale richiesto per la riconduzione della condotta ai delitti di smaltimento/abbandono (art.256 d.lgs.152/2006 e art.6 legge 210/2008), dovendosi ritenere al massimo la colpa; 3) contestazione della responsabilità personale degli amministratori e responsabili di turno per carenza di prova della loro conoscenza concreta dell'evento e dei poteri decisionali; 4) la Raffineria impugna la sua responsabilità amministrativa ex d.lgs.231/2001 deducendo che il reato richiamato non rientra tra i reati presupposto del decreto 231 e contestando la valutazione sull'esistenza di interesse o vantaggio dell'ente e l'inidoneità del modello organizzativo aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Casa Bernardo, Losardo Salvatore, Di Mario Paolo e Torrisi Giuseppe, confermando in sostanza la valutazione dei giudici di merito circa la qualificazione della nafta sversata come rifiuto e la sussistenza di elementi indiziari idonei a sostenere il dolo eventuale e la responsabilità per abbandono/smaltimento. Ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della Raffineria di Gela S.P.A., ritenendo che la fattispecie contestata alla società (richiamo all'art.6 legge 210/2008) non rientri nel novero tassativo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001: dunque il fatto non costituisce illecito amministrativo dell'ente. Sono state inoltre confermate le statuizioni sulle spese: gli imputati persone fisiche condannati al pagamento delle spese processuali, versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 183
La Corte conferma che la nozione di "rifiuto" va interpretata secondo la giurisprudenza UE: una sostanza accidentalmente sversata e che non è più commerciabile o riutilizzabile senza trasformazioni economicamente vantaggiose può qualificarsi come rifiuto. Gli idrocarburi accidentalmente sversati che inquinano suolo e acque sotterranee rientrano nella nozione di rifiuto pericoloso.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
smaltimento/abbandono di rifiuti
La Corte ritiene applicabile l'art.256 alle condotte omissive e commissive che hanno determinato l'immissione nel suolo di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi; la qualificazione del fatto come smaltimento/abbandono è compatibile quando lo sversamento è stato contenuto dalla condotta aziendale e dalle condizioni di manutenzione.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257
obblighi di comunicazione e bonifica
Rilevata distinzione tra obblighi di comunicazione/bonifica e reati di smaltimento: omissioni nella gestione e nella manutenzione possono integrare profili di responsabilità, ma la qualificazione penale richiede analisi puntuale dell'elemento soggettivo.
legge 30 dicembre 2008, n. 210 (convertito d.l. 6/11/2008, n.172), art. 6
fattispecie di reato emergenziale richiamate nel capo d'imputazione
La Corte territoriale aveva richiamato tali disposizioni per la qualificazione del reato; la Cassazione ha confermato che tali norme possono descrivere delitti punibili, ma ha osservato che la particolare fattispecie contestata alla persona giuridica non rientra tra i reati presupposto del d.lgs.231/2001.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies
responsabilità amministrativa per reati ambientali (elenco tassativo)
La Corte ricorda il principio del doppio requisito: per ritenere la responsabilità dell'ente è necessario che il reato presupposto sia previsto nell'elenco tassativo del decreto 231 vigente prima del fatto. L'art.6 ley 210/2008 non rientrerebbe tra i reati presupposto richiamati, per cui la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere affermata su quella base normativa.
La Corte riprende l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n.38343/2014): il dolo eventuale richiede la rappresentazione dell'evento e la volontaria accettazione o adesione alla sua verificazione; la valutazione richiede indicatori concreti (ripetizione, prevedibilità, stato dell'impianto, comportamento post factum, ecc.).
dir. 75/442/CEE (quadro rifiuti) e giurisprudenza Corte di Giustizia UE
definizione di rifiuto e punto Q4 allegato
La Corte richiama l'interpretazione comunitaria per affermare che le sostanze accidentalmente sversate che non sono riutilizzabili senza trasformazione e la cui commercializzazione è aleatoria devono essere trattate come rifiuti e sottoposte agli obblighi di prevenzione e smaltimento.
posizione di garanzia e concorso per omesso impedimento
La Corte conferma che chi riveste posizioni apicali (es. amministratore delegato) può essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza/omesso impedimento se l'evento era prevedibile e rientrava nella sua sfera di controllo o rappresentazione.
dovere dell'amministratore di conservare il patrimonio sociale
Richiamato per sostenere che l'amministratore deve impedire danni alla società e ai terzi: da ciò può derivare responsabilità penale per omesso impedimento quando sussistono gli elementi soggettivi richiesti.
Massime di principio
- Un idrocarburo accidentalmente sversato che inquina suolo e acque sotterranee può essere qualificato come rifiuto ai fini del TUA e della giurisprudenza UE quando non è riutilizzabile senza trasformazioni economicamente vantaggiose.
- La configurabilità del dolo eventuale richiede l'accertamento di indicatori concreti (prevedibilità dell'evento, ripetizione delle condotte, stato di degrado, omissioni sistematiche, comportamento successivo) e non può essere desunta in modo puramente astratto dalla qualifica formale del ruolo aziendale.
- I dirigenti e i responsabili di turno possono essere ritenuti penalmente responsabili per omissioni organizzative e di vigilanza quando le carenze nell'organizzazione e nella manutenzione rendono l'evento prevedibile e l'inerzia contribuisce al verificarsi o al protrarsi del danno ambientale.
- La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs.231/2001 è limitata ai reati presupposto tassativamente elencati; non è possibile estenderla per analogia a reati o specifiche fattispecie non comprese nell'elenco vigente al momento del fatto.
- Per difendersi efficacemente in fatti ambientali, l'ente deve documentare l'esistenza e l'effettiva applicazione di modelli organizzativi e procedure di controllo e manutenzione idonee a prevenire gli eventi; la mera adozione formale senza attuazione può risultare insufficiente.
- In sede giudiziaria civile e penale, le valutazioni tecniche sulla natura del materiale versato (rifiuto vs sottoprodotto/utilizzabile) sono quesiti di fatto riservati al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o illegittimità normativa.
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