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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2245/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colombo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) relativa alla dichiarazione 2012, per non avere dichiarato redditi 2011 derivanti dalla distrazione di somme dalla fallita Cogaspiemonte S.r.l. per €1.408.800. I motivi di ricorso principali: (1) errore di fatto/assenza di dolo specifico perché il ricorrente riteneva in buona fede che, per effetto di provvedimenti di sequestro, gli elementi attivi non fossero più nella sua materiale disponibilità; (2) violazione del divieto di bis in idem perché, in sede tributaria, l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni e la CTR aveva confermato l'accertamento con sanzioni complessive irrevocabili per €1.492.586,63; (3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e rifiuto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo (il terzo rimane assorbito) e infondato il primo motivo. In particolare la Corte ha: (a) escluso che sussistesse un errore giuridico o di fatto tale da escludere il dolo specifico richiesto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000; (b) riconosciuto che le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del d.lgs. n. 471/1997 potevano avere natura sostanzialmente penale alla stregua dei criteri della Corte EDU (Engel criteria) e che, nel caso concreto, la sanzione amministrativa effettivamente applicata era di rilievo afflittivo; (c) pur non ravvisando una violazione del divieto di bis in idem sul piano convenzionale, ha constatato che la Corte di appello non ha applicato il necessario meccanismo di compensazione tra sanzione amministrativa irrevocabile e pena penale successivamente comminata; (d) per questo motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Milano perché, nel nuovo giudizio sul punto, venga applicato il principio di compensazione (tra cui il criterio di ragguaglio dell'art. 135 c.p., l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione delle condizioni economiche del reo). La condanna penale di merito resta altrimenti confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 4 (dichiarazione infedele)

    La norma penale richiede il dolo specifico di evasione; la Corte ha ritenuto che l'errore di diritto o il convincimento personale del contribuente non escludono il dolo salvo che sussista una obiettiva incertezza sulla portata applicativa della norma fiscale.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 1, lett. f)

    non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili

    La disposizione esclude l'imputabilità di 'imposta evasa' per ipotesi di mera imposta teorica derivante da rettifiche diminutive; la Corte ha applicato la regola per escludere la 'neutralità' della condotta del ricorrente poiché il sequestro è intervenuto in un periodo di imposta successivo a quello del conseguimento dei proventi.

  • legge n. 537/1993, art. 14, comma 4

    nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale

    La Corte ricorda l'orientamento secondo cui il sequestro/confisca esclude la tassazione solo se eseguiti nello stesso periodo di imposta in cui è sorto il reddito; nel caso di specie il sequestro è successivo e quindi i proventi concorrono all'imponibile.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 1, comma 2 e art. 5, comma 4

    Queste norme disciplinano le sanzioni amministrative per dichiarazioni e omissioni fiscali (sanzioni provviste in percentuale della maggiore imposta dovuta). La Corte ha evidenziato che le sanzioni concretamente applicate possono avere natura sostanzialmente penale se risultano afflittive e dissuasive, e pertanto vanno valutate con i criteri della Corte EDU ai fini del divieto di bis in idem.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 7, art. 4

    Il divieto di 'bis in idem' opera quando i fatti storici sono identici o sostanzialmente gli stessi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (Zolotukhin, A e B, ecc.) per definire il concetto di 'stesso fatto' e i criteri di 'stretta connessione sostanziale e temporale' tra procedimenti. Ha concluso che, pur non ravvisando violazione convenzionale nel caso, occorreva tenere conto della sanzione amministrativa irrevocabile nel calcolo della pena penale.

  • Corte EDU - Engel criteria (giurisprudenza Corte EDU)

    I cd. 'Engel criteria' (natura formale, natura dell'offesa, grado e severità della sanzione) devono essere utilizzati per valutare se una sanzione formalmente amministrativa abbia natura sostanzialmente penale ai fini della Convenzione; nella fattispecie la sanzione amministrativa è stata ritenuta sostanzialmente penale.

  • cod. pen., art. 135

    Articolo indicato come criterio di ragguaglio per convertire la sanzione pecuniaria in una misura di pena detentiva equivalente; la Corte ha ritenuto opportuno che il giudice penale adoperi tale criterio per rapportare la sanzione amministrativa già irrogata alla pena da infliggere in sede penale.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere applicate dal giudice penale per ridurre la pena al fine di riequilibrare il trattamento sanzionatorio complessivo tenendo conto della sanzione amministrativa già applicata.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 11, commi 5 e 6

    La Corte ha ricordato che il meccanismo di compensazione non si applica se la sanzione amministrativa è stata pagata da un soggetto diverso dall'autore del reato, perché in tal caso non vi è nulla da compensare.

  • cod. proc. pen., art. 649

    Norma richiamata nel ragionamento sulla identità del fatto e sul divieto di doppia punizione; la Corte richiama la sua e la giurisprudenza costituzionale per precisare come valutare l'identità del fatto storico.

Massime di principio

  • Quando procedimenti amministrativi/tributari e procedimenti penali nascono dagli stessi fatti, occorre verificare l'identità storico-naturalistica del fatto e la 'stretta connessione sostanziale e temporale' per valutare l'eventuale violazione del divieto di bis in idem.
  • Le sanzioni formalmente amministrative possono essere trattate come sostanzialmente penali ai fini della Convenzione EDU se, applicando gli 'Engel criteria', risultano afflittive e dissuasive: in tal caso il giudice penale deve tenerne conto nella commisurazione della pena.
  • Se una sanzione amministrativa è irrevocabilmente applicata prima della definizione della vicenda penale, il giudice penale deve adottare un meccanismo di compensazione (es. usare art. 135 c.p. per convertire l'importo in termini di pena detentiva equivalente, applicare attenuanti generiche e valutare le condizioni economiche del reo) per evitare un trattamento complessivamente sproporzionato.
  • L'errore di diritto o la convinzione personale del contribuente sulla corretta interpretazione della norma fiscale non escludono di regola il dolo specifico richiesto per il reato di dichiarazione infedele, salvo che sussista una situazione oggettiva di incertezza normativa tale da rendere inevitabile l'ignoranza.
  • La tempestività e la sovrapposizione temporale dei procedimenti influenzano la valutazione della sussistenza della connessione: procedimenti avviati e svolti in parallelo per lungo tempo richiedono una più attenta giustificazione per evitare duplicazioni ingiustificate.
  • Se la sanzione amministrativa è stata effettivamente pagata da terzi, il giudice penale non è tenuto ad operare compensazioni nei confronti del condannato.

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