Cassazione Penale, Sentenza n. 2240/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'imputato propone otto motivi: 1) censura dell'apprezzamento della prova (quantitativo di stupefacente asseritamente per uso personale, assenza di materiale da confezionamento, mancanza di prove di cessione, annotazioni non riconducibili al commercio); 2) violazione dell'art. 350, comma 5, c.p.p. in relazione all'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'immediatezza; 3) vizio di motivazione sulla qualificazione dello stato di occupazione e quindi della destinazione d'uso; 4) criticità sulla perizia eseguita a campione; 5) mancata esecuzione della perizia in contraddittorio; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti; 7) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 8) mancata sospensione del giudizio alla luce di precedente ordinanza della Cassazione (12/01/2017 n.1418) e dedotta incidenza di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che i primi cinque motivi riguardassero valutazioni di merito non adeguatamente confrontate con la sentenza impugnata e che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e sufficiente (quantitativi e confezionamento della cocaina, precedente specifico, assenza di redditi adeguati). Le censure sulla perizia dovevano essere sollevate nel rito abbreviato e non lo erano; le dichiarazioni dell'imputato non sono risultate determinanti; le questioni sulle attenuanti e sui benefici sono state ritenute genericamente formulate o già trattate (la sospensione condizionale era già stata riconosciuta dal primo giudice). La questione di legittimità costituzionale in precedenza sollevata riguardava il comma 1 e non il comma 5 dell'art. 73, quindi non idonea a incidere sul giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La fattispecie aggravata contestata è stata ritenuta integrata dalla quantità di stupefacente e dal confezionamento in dosi: tali elementi sono considerati idonei a escludere l'uso personale e ad orientare verso la destinazione alla cessione
codice di procedura penale, art. 350, comma 5
Riferito alle dichiarazioni rese nell'immediatezza; la Corte osserva che le dichiarazioni non sono state decisive per la condanna e che non è stata svolta censura in appello sull'utilizzabilità
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è tenuto alle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. n. 186/2000 del 13 giugno 2000
Utilizzata per motivare la misura equitativa di versamento alla Cassa delle Ammende, previa valutazione che il ricorso non sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Ordinanza della Corte di cassazione 12 gennaio 2017 n. 1418
Ordinanza n. 1418/2017 (12/01/2017)
Richiamata dal ricorrente ma la Corte rileva che l'ordinanza riguardava questioni attinenti al comma 1 dell'art. 73 e non al comma 5, quindi non incidente sulla stessa fattispecie contestata
Massime di principio
- La distinzione tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio si valuta globalmente: quantità della sostanza, confezionamento in dosi, modalità di suddivisione, assenza di redditi adeguati e precedenti specifici possono giustificare la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio
- Le censure relative alla perizia (es. esecuzione a campione, mancato contraddittorio) devono essere tempestivamente e specificamente sollevate nel rito e nelle sedi opportune (es. nel procedimento abbreviato); se non dedotte in sede idonea possono essere ritenute inammissibili o irrilevanti
- Le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza vanno valutate secondo le regole di utilizzabilità (art. 350 c.p.p.), ma la loro incidenza è limitata se non sono state decisive o specificamente contestate in grado di appello
- Le doglianze generiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono inefficaci in cassazione: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata
- Le questioni di diritto costituzionale o di legittimità devono essere pertinenti alla norma applicata e tempestivamente dedotte; precedenti o ordinanze non direttamente riferibili al comma invocato non invalidano automaticamente la decisione
- Il mancato riconoscimento di attenuanti o benefici richiede specifiche argomentazioni e prova degli elementi favorevoli; l'omessa o generica deduzione rende la censura priva di efficacia
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