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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2236/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Il ricorrente contestava: 1) l'esclusione della causa di forza maggiore e della giustificazione per la gravissima crisi di liquidità dell'impresa (art. 45 c.p.); 2) l'assenza del dolo richiesto dalla norma per effetto della crisi e del mancato incasso (art. 43 c.p.); 3) la non operatività della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 13-bis (richiamata dalla difesa) per cause di forza maggiore; 4) la mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. in relazione ai pagamenti rateali effettuati; 5) il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62, n.6 c.p.); infine, con motivo nuovo, la prescrizione del reato maturata il 27/06/2021.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le doglianze come manifestamente infondate. In particolare: la crisi di liquidità non è stata ritenuta forza maggiore perché l'omesso versamento risultava da una scelta imprenditoriale di destinare risorse ad altri creditori ("autofinanziamento" con IVA non versata); non è escluso il dolo in assenza della prova che furono adottate tutte le iniziative possibili per adempiere al tributo; la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile perché l'importo non versato superava ampiamente la soglia di rilevanza penale e il residuo erariale rimaneva elevato nonostante i pagamenti rateali; l'attenuante per il risarcimento del danno e l'applicabilità dell'art.13-bis richiedono il ristoro integrale, non verificatosi nel caso; il motivo nuovo sulla prescrizione è inammissibile in conseguenza dell'inammissibilità dei motivi principali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che configura il reato di omesso versamento dell'IVA; applicata per valutare la rilevanza penale dell'omissione e determinare la soglia di punibilità.

  • art. 45 cod. pen.

    La causa di forza maggiore richiede un fatto imponderabile, imprevedibile e indipendente dalla condotta dell'agente; la semplice crisi di liquidità aziendale non è sufficiente a integrare la forza maggiore se l'omesso versamento derivi da decisioni imprenditoriali evitabili.

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito all'elemento soggettivo del reato (dolo): la crisi non esclude il dolo salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative possibili per adempiere.

  • art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Secondo la Corte l'applicazione della disposizione speciale che assoggetta a particolari condizioni (e il principio di specialità) richiede il ristoro integrale per poter escludere la punibilità; nel caso non si è verificato il pieno ristoro.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è applicabile solo quando l'omissione è vicinissima alla soglia di punibilità fissata dalla norma; importi molto superiori alla soglia non consentono l'uso di questa causa.

  • art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

    L'attenuante del risarcimento richiede il ristoro integrale del danno per essere riconosciuta in modo efficace nel contesto tributario, altrimenti va esclusa.

  • art. 17, comma 2 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla difesa in riferimento alla prescrizione (proroga di un terzo per talune fattispecie); la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo e non ha accolto la tesi sulla prescrizione.

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità dell'impresa non costituisce automaticamente causa di forza maggiore: deve essere dimostrato che l'evento era imprevedibile e che l'imprenditore abbia adottato tutte le iniziative possibili per adempiere agli obblighi tributari.
  • Per escludere il dolo in reati tributari come l'omesso versamento IVA è necessario provare che l'omissione non sia il risultato di una scelta aziendale volta a soddisfare altri creditori; occorre documentare tempestive e concrete iniziative di adempimento.
  • La non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p. si applica solo quando l'importo omesso è molto vicino alla soglia di punibilità prevista dalla norma; importi ampi o residui erariali significativi escludono tale trattamento.
  • L'attenuante per il risarcimento del danno e l'applicazione di misure speciali (es. art.13-bis) richiedono, di regola, il ristoro integrale per essere operanti; pagamenti parziali o rateali non sono automaticamente sufficienti.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere tempestivamente e specificamente allegati; se un ricorso è dichiarato inammissibile per i motivi principali, i motivi nuovi collegati possono risultare inammissibili.

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