Cassazione Penale, Sentenza n. 2238/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Reali impugnava la condanna per gestione di rifiuti non autorizzata (riqualificazione dei fatti ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006) relativa a un deposito di materiale edile su area sottoposta a vincolo paesaggistico/idrogeologico. Contestava: 1) errata/insufficiente valutazione delle prove (testimonianze e foto) sui sopralluoghi del 13 e 30 maggio 2013; 2) che si fosse trattato di deposito temporaneo e occasionale (quindi non rifiuto); 3) estinzione del reato per rimessione in pristino dell'area/immobili (richiamo a fattispecie paesaggistica); 4) prescrizione maturata al 17/03/2019, sostenendo che i coppi sarebbero stati portati nel 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dal primo giudice come gestione di rifiuti non autorizzata e confermato che non è stata dimostrata la temporaneità del deposito: parte del materiale era inidoneo a ogni futuro utilizzo e indicava l'intento di disfarsene (dolo). I motivi del ricorso sono stati ritenuti inconsistenti o attinenti a fattispecie diverse; l'eccezione di prescrizione è stata assorbita dall'inammissibilità. Conseguenze: resta ferma la condanna di primo grado (ammenda di euro 2.000 per art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006), il ricorrente è condannato alle spese processuali, e dovrà versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00; il ricorso viene dunque respinto/inammissibile e la sentenza di merito non è annullata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale)
art. 256, comma 1, lett. a)
La Corte ha interpretato l'art. 256 come applicabile alla condotta contestata: il deposito permanente o comunque non dimostrato come temporaneo e con materiali non riutilizzabili integra attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con dolo quando emerge volontà di disfarsi dei materiali.
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia)
art. 44, comma 1, lett. c)
Il fatto inizialmente ascritto sotto la normativa edilizia è stato ritenuto, sulla base degli elementi, meritevole di riqualificazione sotto la normativa sui rifiuti; quindi la violazione edilizia non impedisce la diversa qualificazione giuridica dei fatti.
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
art. 181 in relazione all'art. 142, lett. c)
Le contestazioni paesaggistiche originarie non sono state ritenute decisive per escludere la rilevanza penale come gestione di rifiuti: il rilievo paesaggistico non impedisce la qualificazione come reato ambientale quando i fatti ne integrino gli estremi.
cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza non consente di formare un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
cod. proc. pen.
L'art. 616 è stato richiamato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
La Corte ha richiamato la decisione costituzionale in relazione al potere di imporre somme alla Cassa delle Ammende e ha valutato l'assenza di ragioni per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, determinando un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se il deposito di materiali edili non è provato come chiaramente temporaneo e riutilizzabile, può essere qualificato come gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell'art. 256 TUA.
- La sola affermazione della temporaneità non è sufficiente: il ricorrente deve fornire elementi concreti (documentazione, prove di riutilizzo, durata certa) per contrastare la valutazione del giudice di merito.
- La riqualificazione giuridica dei fatti (da illecito edilizio/paesaggistico a reato ambientale) è lecita se gli elementi di fatto supportano la nuova qualificazione; le difese devono contestare specificamente il travisamento della prova per avere successo in cassazione.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e ciò impedisce di far valere cause di estinzione del reato (es. prescrizione) nella sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende; per evitare ciò è opportuno valutare attentamente le prospettive del ricorso e impugnare con motivi specifici e ben documentati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2234/2022 del 20/01/2022
- Sentenza penale · 20 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2236/2022 del 20/01/2022
- Sentenza penale · 20 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2240/2022 del 20/01/2022
- Sentenza penale · 20 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2242/2022 del 20/01/2022
- Sentenza penale · 20 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2245/2022 del 20/01/2022
- Sentenza penale · 20 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2248/2022 del 20/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →