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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2248/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per evasione dei contributi obbligatori (art. 37 legge 24/11/1981 n. 689). Il ricorrente censurava: 1) il diniego della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la condotta fosse meramente omissiva e non dotata di artificio o occultamento e che non sussistesse serialità; 2) la mancata motivazione sul rigetto delle attenuanti generiche; 3) la mancanza di motivazione circa l'eventuale eccessività del trattamento sanzionatorio; 4) il diniego del beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.), contestando l'uso di criteri estranei (finalità di monito alla collettività).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il reato estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Sul piano sostanziale la Corte ha osservato che la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale su eventuali misure alternative di non punibilità (art. 131-bis). Quanto ai profili di merito, ha ritenuto congrua la motivazione del rigetto delle attenuanti generiche (motivazione implicita valida purché il giudice spieghi adeguatamente la dosimetria della pena) e ha confermato che una pena sotto la media edittale non richiede motivazione particolarmente dettagliata. Ha invece rilevato un vizio nella valutazione relativa alla non menzione, perché la Corte territoriale aveva richiamato criteri estranei all'art. 133 cod. pen.; nonostante ciò, per effetto della prescrizione intervenuta (termine prescrizionale maturato l'8/10/2019), la sentenza è stata annullata senza rinvio. Rilevanti date processuali: accertamento 18/04/2012; sentenza di II grado 22/05/2019 (depositata 19/06/2019); fascicolo pervenuto in Cassazione 05/02/2020; prescrizione maturata 08/10/2019.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 37

    art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma che sanziona l'evasione in materia di assistenza e previdenza obbligatorie; nell'ipotesi concreta la condotta ha determinato evasione superiore a euro 2.582,00 e al 50% dei premi dovuti, integrando il reato contestato.

  • codice penale, art. 131-bis

    La Corte osserva che l'eventuale esclusione della punibilità ex art. 131-bis (tenuità del fatto) resta comunque subordinata al fatto che la prescrizione, se intervenuta, è un esito più favorevole per l'imputato e quindi prevale.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della non menzione; la Corte sottolinea che il diniego della non menzione deve essere motivato esclusivamente con i criteri dell'art. 133 e non con considerazioni di opportunità esterne.

  • codice penale, art. 175

    Riguarda il beneficio della non menzione della condanna; la Corte ha censurato il ricorso a motivazioni estranee all'art. 133 nel negare tale beneficio.

  • codice penale, art. 24

    Richiamato in relazione al minimo edittale (quindici giorni): la Corte ricorda il metodo di calcolo della misura media della pena e precisa che, se la pena inflitta è al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale, ai fini della decisione in Cassazione, sull'accoglimento di una causa di non punibilità (art. 131-bis): se è intervenuta la prescrizione la Corte annulla la sentenza senza rinvio.
  • Il rigetto delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato in via implicita quando la motivazione sulla dosimetria della pena tratta gli stessi profili: non è sempre richiesta una estesa motivazione separata.
  • Quando la pena inflitta è sotto la misura media edittale, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione dettagliata: è sufficiente che risulti l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 con formule quali "pena congrua" o richiamo alla gravità del reato.
  • Il diniego del beneficio della non menzione deve fondarsi esclusivamente sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; non sono ammesse valutazioni basate su ragioni di opportunità esterne (es. monito alla collettività).
  • Nel valutare richieste fondate su tenuità del fatto o assenza di serialità, occorre distinguere tra condotta meramente omissiva e condotta con artifici/occultamenti: la presenza di artifici può precludere benefici di non punibilità.
  • Per evitare sorprese processuali, in casi di reati con termini prescrizionali rilevanti è cruciale calcolare correttamente le date utili (accertamento, pronunce di grado, deposito, trasmissione in Cassazione) poiché la prescrizione può intervenire nel corso del giudizio di impugnazione.

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