Cassazione Penale, Sentenza n. 2242/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 19/06/2020 che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 405 c.p. ("turbatio sacrorum"): contesta l'erronea applicazione della norma sostenendo che non vi fu né impedimento né turbativa della processione (le soste di pochi secondi del fercolo sarebbero consuetudine e non interruzione, assenti "inchini" o manifestazioni significative) e che vi sono dichiarazioni di un ministro di culto (Padre Domenico Mancuso) che attesterebbero la regolarità. Con secondo motivo deduce la mancata acquisizione di prova decisiva, ossia la testimonianza dell'Arcivescovo Mons. Michele Pennisi, ritenuta dalla difesa in grado di chiarire modalità, usanze e ruoli nelle processioni e quindi idonea a incidere sull'accertamento dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le censure: ha confermato la responsabilità per "turbatio sacrorum" (condanna a sei mesi di reclusione già inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello). Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la breve sosta ordinata dall'imputato davanti all'abitazione dei congiunti del capo mafioso Totò Riina, alla presenza di ministro di culto e con elementi concreti che denotavano un'omaggio (illuminazione, persone affacciate), ha strumentalizzato la processione a fini contrari al sentimento religioso dei partecipanti e integra la fattispecie delittuosa anche senza un'interruzione materiale della funzione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la mancata audizione del teste (Mons. Pennisi) non è stata dimostrata come "decisiva" nel senso giurisprudenziale richiesto (non è provato che la sua prova avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia).
Norme richiamate
art. 405 cod. pen.
La norma tutela l'esercizio delle funzioni/cerimonie religiose: integra il reato sia l'impedimento materiale sia la "turbativa" della funzione. La turbativa non richiede necessariamente una interruzione o un rilevante ritardo materiale; anche atti che strumentalizzano o offendono il sentimento religioso dei partecipanti (es. soste ordinate per rendere omaggio a figure non compatibili con la funzione) possono integrarla.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Permette di dedurre l'erronea applicazione della norma penale; nel caso la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 405 alla condotta contestata.
art. 606, lett. d) cod. proc. pen.
Riguarda la dedotta omissione di prova decisiva: la Corte ricorda il criterio rigoroso di "decisività" (la prova, se acquisita, avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia) e ha ritenuto che la deposizione dell'Arcivescovo non soddisfacesse tale parametro.
legge n. 85 del 2006
Richiamata per spiegare la riforma del capo sui reati contro le confessioni religiose: il quadro normativo è stato aggiornato per tutelare le confessioni religiose nella loro dimensione collettiva e individuale; la sentenza ricostruisce il quadro storico-legislativo per motivare l'attuale portata della tutela.
art. 7 Cost.
Richiamato per richiamare l'indipendenza e sovranità reciproca di Stato e Chiesa e il contesto costituzionale in cui si tutela la libertà di culto.
art. 19 Cost.
Citato per ribadire il diritto di professare liberamente la propria fede e di esercitare il culto in pubblico, che costituisce il bene giuridico protetto anche penalisticamente.
Corte costituzionale, sent. n. 327 del 2002
Richiamata per la prospettiva costituzionale che assicura pari tutela alle diverse confessioni e per la rilevanza costituzionale della libertà religiosa nella sua dimensione collettiva.
Massime di principio
- Il delitto previsto dall'art. 405 c.p. (o la normativa successiva di settore) può sussistere anche senza una interruzione materiale della funzione religiosa: rileva la strumentalizzazione della cerimonia o ogni atto che turbi il regolare svolgimento con offesa al sentimento religioso dei partecipanti.
- Brevi soste o gesti apparentemente formali (es. fermare il fercolo per pochi secondi) possono integrare la "turbativa" se il contesto mostra che sono state ordinate per rendere omaggio o manifestare rispetto a destinatari estranei alla funzione religiosa e ciò altera il significato della manifestazione devozionale.
- La presenza e il ruolo di un ministro di culto non escludono automaticamente l'esistenza di turbativa; anzi, la sua compresenza può accentuare l'effetto di strumentalizzazione della cerimonia.
- Per far valere in Cassazione la mancata assunzione di una prova bisogna dimostrare che la prova sarebbe stata "decisiva" nel senso giurisprudenziale (concreto e non meramente ipotetico) e che la sua acquisizione avrebbe certamente condotto a diversa decisione.
- In casi che coinvolgono manifestazioni religiose e contesti sociali sensibili (es. pressione di gruppi criminali), il giudice valuta non solo la regolarità materiale della funzione ma anche la sua funzione simbolica e la tutela del sentimento religioso collettivo; la rilevanza penale può derivare dalla valenza simbolica dell'atto più che dalla sua durata materiale.
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