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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17490/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l’anno 2011 notificato da un Comune a un immobile di categoria catastale B/1 posseduto da una scuola dell’infanzia che svolge attività didattica come scuola materna paritaria. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo: mancato contraddittorio endoprocedimentale; insufficiente motivazione dell’avviso, anche quanto al mancato riconoscimento dell’esenzione; erronea esclusione dell’esenzione Ici per gli immobili destinati ad attività didattiche non commerciali; omesso esame di fatti decisivi. In particolare ha sostenuto che l’attività fosse non commerciale perché svolta come scuola paritaria, finanziata anche con contributi pubblici, con rette modeste e differenziate per fasce Isee, copertura delle spese solo parziale e presenza di perdite di esercizio. Il Comune si è costituito resistendo al ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio preventivo perché, per l’Ici quale tributo non armonizzato, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla motivazione dell’avviso, osservando che l’atto indicava immobile, aliquota e disciplina applicata, mentre il contribuente deve allegare e provare l’eventuale causa di esenzione. Quanto all’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, la Corte ha confermato che essa richiede il diretto e esclusivo svolgimento nell’immobile di attività non commerciale da parte di un ente non commerciale; nel caso concreto, la natura commerciale è stata correttamente desunta dal fatto che le rette, pur inferiori al mercato, non erano simboliche e coprivano circa il 45% dei costi. Le ulteriori circostanze invocate, incluse le sovvenzioni pubbliche, la parità scolastica e le perdite di bilancio, non erano sufficienti a escludere la commercialità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per il limite della doppia conforme sia perché mirava a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro di censura per violazione di legge nei primi quattro motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.

  • art. 1 l. 241/1990

    La disciplina generale del procedimento amministrativo non impone, nei tributi non armonizzati, un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato, essendo i procedimenti tributari espressamente eccettuati.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. 504/1992

    La norma lascia ai Comuni la facoltà di prevedere forme partecipative e informative, non un obbligo di contraddittorio preventivo.

  • art. 24 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che valga a introdurre un obbligo generalizzato nel caso dei tributi non armonizzati.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio, ma la Corte ha confermato l’assenza di un obbligo generale per l’Ici.

  • art. 41 Carta di Nizza

    È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio, senza incidere sulla soluzione adottata.

  • art. 7 l. 212/2000

    L’avviso di accertamento deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; non deve contenere anche la confutazione di ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.

  • art. 10 l. 212/2000

    La Corte richiama la tutela dell’affidamento del contribuente in caso di mutamento di prassi, ma tale tutela non elimina il debito d’imposta; può incidere eventualmente sulle sanzioni.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L’esenzione Ici per enti non commerciali è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività esenti con modalità non commerciali e al possesso del requisito soggettivo dell’ente non commerciale. L’attività è non commerciale solo se svolta a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    La CTR aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa; la statuizione non è stata impugnata dal Comune.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui tributi locali non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda espressamente; la sola invocazione dei principi generali del procedimento amministrativo non è sufficiente a introdurlo.
  • L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica il bene tassato, il tributo, l’aliquota e il quadro normativo di riferimento; non deve contenere anche una motivazione specifica sul mancato riconoscimento di ogni esenzione potenzialmente astratta, poiché l’onere di allegare e provare la causa esentiva incombe sul contribuente.
  • Ai fini dell’esenzione Ici per enti non commerciali, l’attività didattica è non commerciale solo se svolta con modalità non economiche, in particolare a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico; rette che coprano una quota significativa dei costi escludono il beneficio.
  • La natura di scuola paritaria, la percezione di contributi pubblici, la pubblicità del bilancio o l’esistenza di perdite d’esercizio non bastano, da sole, a dimostrare la non commercialità dell’attività ai fini dell’esenzione Ici, se permangono corrispettivi non simbolici e una rilevante copertura dei costi di esercizio.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o per superare il limite della doppia conforme, quando il fatto decisivo sia già stato esaminato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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