Cassazione Civile, Ordinanza n. 24126/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di una professionista architetto per gli anni 2005 e 2006, nonostante lo svolgimento di attività libero-professionale in concomitanza con attività di lavoro dipendente e la sua iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione separata. Nel ricorso per cassazione la professionista deduce un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sostenendo che, ricorrendo le condizioni di esclusione del versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza, non vi fosse obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito il principio, già consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e non iscritti a Inarcassa, pur restando tenuti al solo contributo integrativo in quanto iscritti all'albo, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS. La ragione è che l'esclusione prevista dalla norma interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, rileva solo quando siano versati contributi idonei a dare luogo a una prestazione previdenziale correlata, e non quando sia dovuto il solo contributo integrativo, che ha natura solidaristica. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché l'INPS non ha svolto difesa; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
La disposizione sulla Gestione separata è letta in chiave di ratio universalistica delle tutele previdenziali, tale da ricomprendere anche i professionisti che, pur iscritti ad albi e ad altra forma di previdenza obbligatoria, non versino contributi idonei a generare una prestazione previdenziale correlata nella cassa di appartenenza.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
La norma interpretativa autentica sull'esclusione dell'obbligo di iscrizione è applicabile solo se il professionista sia tenuto al versamento di contributi suscettibili di dare diritto a una correlata prestazione previdenziale; non opera rispetto al contributo integrativo a funzione solidaristica.
È richiamata come legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011, senza autonoma elaborazione interpretativa.
L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 16
È valorizzata per affermare la compatibilità della doppia iscrizione e la previsione di una diversa aliquota nella Gestione separata per chi sia già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Richiamato nel rinvio alla motivazione della precedente giurisprudenza, senza specifica autonoma statuizione.
Richiamato nel rinvio alla motivazione della precedente giurisprudenza, senza specifica autonoma statuizione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come base del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti che svolgano attività professionale e siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, senza poter iscriversi alla cassa professionale di categoria, devono iscriversi alla Gestione separata INPS anche se restano tenuti nella cassa soltanto al contributo integrativo.
- Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rileva solo il versamento di contributi che diano titolo a una prestazione previdenziale correlata; non è sufficiente il pagamento di contributi a carattere meramente solidaristico come il contributo integrativo.
- La compatibilità tra iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria e iscrizione alla Gestione separata è espressamente ammessa, con previsione di differenti aliquote contributive in ragione della preesistente copertura previdenziale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare l'applicazione di un orientamento ormai consolidato, senza offrire argomenti idonei a superarlo, è destinato al rigetto per manifesta infondatezza.
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