DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1988, n. 509
Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeD.Lgs. 23/11/1988 n.509: ridefinisce le minorazioni congenite e acquisite, stabilisce criteri clinici e strumentali per l'accertamento, le regole di quantificazione percentuale della riduzione della capacità lavorativa, la cumulabilità dei danni e le fasce percentuali; delega al Ministro della sanità l'approvazione di tabelle percentuali basate sulla classificazione OMS e disciplina effetti su pensioni e iscrizione negli elenchi per l'assunzione obbligatoria. Nota: art. 9, comma 2 è stato parzialmente dichiarato incostituzionale (1995) ed art. 10 è stato abrogato (2011).
Revisione categorie delle minorazioni e percentuali di invalidità
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