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Parere

Parere n. 96/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla società -OMISSIS- e dai signori: 1) -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella dichiarata qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-; 3) -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino Brucato e Danilo Giracello, per l’annullamento, previa sospensione, «della nota della società -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale di stato di consistenza e immissione in possesso del -OMISSIS-».

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le Sezioni riunite hanno esaminato esclusivamente la domanda cautelare. Hanno ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dai ricorrenti e hanno evidenziato che le questioni preliminari sull’ammissibilità del ricorso straordinario e sulla concreta lesività dell’atto richiedono uno specifico approfondimento. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, senza definire nel merito il ricorso né le questioni di rito.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento della nota relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e al potenziamento di una linea elettrica aerea, nonché degli atti connessi, incluso il verbale di stato di consistenza e immissione in possesso

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui la società procedente, nell’ambito del progetto di potenziamento della linea aerea RTN 150 kV denominata "SE Cammarata - CP Ciminna" e della realizzazione dell’impianto fotovoltaico "Friddicelli", ha comunicato la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, ha precisato che le fasce indicate nelle planimetrie progettuali DPA erano errate per un refuso mentre le superfici oggetto di stato di consistenza e immissione in possesso corrispondevano alla fascia legale di 16 metri dall’asse, e ha invitato gli interessati a trasmettere la documentazione necessaria per la condivisione delle indennità. È stata chiesta anche la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il Consiglio ha rilevato la necessità di approfondire l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia espropriativa, eventualmente attratta al rito speciale di cui all’art. 119 c.p.a.; la riconducibilità della procedura alle infrastrutture strategiche e le relative conseguenze sull’ammissibilità del rimedio; nonché la natura effettivamente lesiva della nota impugnata.

Osservazioni

Domanda cautelare

La sospensione degli atti impugnati è stata respinta per l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Ammissibilità del ricorso straordinario in materia espropriativa

È stata ritenuta meritevole di specifico approfondimento la questione se la materia espropriativa, in quanto eventualmente attratta al rito speciale di cui all’art. 119 c.p.a., consenta o meno la proposizione del ricorso straordinario.

Infrastrutture strategiche

Deve essere approfondito se la procedura relativa al potenziamento della linea elettrica e alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico sia riconducibile alle infrastrutture strategiche e quali effetti tale qualificazione produca sull’ammissibilità del ricorso straordinario.

Natura lesiva dell’atto impugnato

Deve essere verificato se la nota impugnata abbia natura concretamente lesiva oppure costituisca una comunicazione interlocutoria o meramente ricognitiva nell’ambito della procedura espropriativa.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Il richiamo è effettuato in relazione alla possibile attrazione della materia espropriativa nel rito speciale e alle conseguenze sull’ammissibilità del ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori e degli altri interessati identificabili.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la domanda cautelare deve essere respinta quando non sia dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, anche se il merito del ricorso presenta questioni giuridiche ancora da approfondire.
  • La natura cautelare della pronuncia consente di rinviare alla fase decisoria l’esame delle questioni sull’ammissibilità del ricorso straordinario, sulla riconducibilità della controversia a un rito speciale e sulla concreta lesività dell’atto impugnato, quando tali questioni richiedano un approfondimento non compatibile con la sola decisione cautelare.
  • Una comunicazione inserita in una procedura espropriativa è impugnabile in sede giustiziale solo se presenta una concreta idoneità lesiva; la mera comunicazione di irregolarità documentali, precisazioni tecniche o inviti alla produzione di documenti non è necessariamente un provvedimento lesivo.

Ricorso straordinario su procedura espropriativa e infrastruttura elettrica

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato la domanda cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. La controversia riguarda una nota relativa al potenziamento di una linea elettrica aerea RTN a 150 kV e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato in più comuni siciliani.

Premesse e contenuto della nota impugnata

La nota contestata era indirizzata alla società interessata dalla procedura e comunicava:

  • la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica;
  • l’erroneità, dovuta a un refuso, dell’indicazione delle fasce nelle planimetrie progettuali DPA;
  • la corrispondenza delle superfici oggetto di stato di consistenza e immissione in possesso alla fascia prevista dalla legge, pari a 16 metri dall’asse della linea, per complessivi 32 metri;
  • l’invito a trasmettere il modulo relativo alle indennità, corredato dal titolo di proprietà, dal certificato di destinazione urbanistica con planimetria, dal documento di identità e dal codice IBAN.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota e degli atti presupposti, connessi o consequenziali, compreso il verbale di stato di consistenza e immissione in possesso, oltre alla sospensione cautelare.

Questioni preliminari da approfondire

Il Collegio ha rilevato che il ricorso presenta questioni processuali non definibili, allo stato, nella fase cautelare. In particolare, devono essere approfonditi:

  • l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia espropriativa, in relazione alla possibile applicazione del rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a.;
  • la riconducibilità della procedura alle infrastrutture strategiche e le conseguenze di tale qualificazione sull’ammissibilità del ricorso straordinario;
  • la concreta natura lesiva della nota impugnata.

Quest’ultimo profilo riguarda la verifica se la nota produca effetti immediatamente lesivi oppure abbia carattere meramente comunicativo, ricognitivo o interlocutorio nell’ambito della procedura.

Valutazione cautelare

Le Sezioni riunite hanno ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile necessario per concedere la sospensione degli atti. La presenza di questioni di rito e di qualificazione dell’atto ancora da approfondire non ha condotto all’accoglimento della domanda cautelare.

Esito

Il parere è stato nel senso del rigetto della domanda cautelare. La pronuncia non definisce il merito del ricorso straordinario e non risolve definitivamente le questioni relative all’ammissibilità del rimedio o alla lesività della nota.

Protezione dei dati personali

È stato disposto l’oscuramento, in caso di riproduzione o diffusione del parere, delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificarli, sulla base dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGrandi opere e infrastrutture strategicheRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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