Cassazione Civile, Ordinanza n. 12324/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione, nel 2018, di una cartella di pagamento emessa a seguito di decadenza dalla rateizzazione concessa per definizione automatizzata di una dichiarazione fiscale. La contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che l’atto fosse illegittimo per difetto di firma digitale; dall’altro, che il credito tributario fosse già stato incluso in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale nel 2017, accordo che prevedeva il pagamento rateale del debito e che, a suo dire, era opponibile ai creditori anteriori fino a eventuale risoluzione o annullamento giudiziale. In cassazione ha affidato il ricorso a tre motivi: 1) violazione degli artt. 12 e 14 della L. n. 3/2012 e dell’art. 25, comma 1-bis, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’Amministrazione non potesse iscrivere a ruolo e notificare la cartella prima della risoluzione/annullamento dell’accordo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittima la cartella senza spiegare perché l’accordo omologato non fosse ostativo all’azione di riscossione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la perdurante efficacia "paralizzante" dell’accordo omologato non risolto né annullato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della motivazione, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, per i crediti inclusi in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono legittime solo dopo la pubblicazione del decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo, che fa riespandere il potere impositivo; il giudice di merito, invece, si era limitato a rilevare la mancata prova dell’integrale pagamento del debito, senza verificare se, al momento della notifica, l’accordo fosse stato risolto o annullato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
costituisce il parametro per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancanza di motivazione costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, perplessa o incomprensibile.
il termine lungo di impugnazione va computato tenendo conto della sospensione straordinaria Covid e, se rilevante, della sospensione feriale.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020
ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
ha prorogato la sospensione dei termini processuali, portandola complessivamente a 64 giorni.
art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997
richiamato quale base della rateizzazione decaduta a seguito del mancato pagamento delle rate successive alla prima.
art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
norma relativa al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è scaturita la comunicazione di irregolarità.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
norma relativa al controllo automatizzato dell’IVA richiamata nel procedimento a monte.
l’accordo omologato è obbligatorio per i creditori anteriori dopo la pubblicità; gli effetti cessano con la risoluzione dell’accordo o il mancato pagamento dei crediti protetti, da accertarsi davanti al tribunale.
se il proponente non adempie o l’esecuzione diviene impossibile, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dell’accordo.
art. 25, comma 1-bis, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
per i crediti anteriori alla proposta di accordo di sovraindebitamento, la cartella può essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara risoluzione o annullamento dell’accordo, o la cessazione dei suoi effetti.
disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, alternative al fallimento per soggetti non fallibili.
ha introdotto nel d.P.R. n. 602/1973 la regola decadenziale specifica per la notifica delle cartelle relative a crediti coinvolti in procedure di sovraindebitamento.
art. 182-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato in via analogica per l’equiparazione con gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
art. 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato quale istituto di transazione fiscale equiparabile, per ratio, all’accordo di composizione della crisi.
Massime di principio
- Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’accordo omologato vincola i creditori anteriori e impedisce la riscossione coattiva dei crediti inclusi finché l’accordo non venga risolto o annullato con decreto del tribunale competente.
- Per i crediti rientranti nell’accordo di sovraindebitamento, la notifica della cartella di pagamento non può essere giustificata dal solo inadempimento del debitore: occorre verificare l’intervenuta risoluzione o annullamento dell’accordo, perché solo tale evento fa riespandere il potere impositivo e di riscossione.
- Ai fini del controllo sulla legittimità della cartella, il giudice di merito deve accertare la situazione giuridica dell’accordo omologato alla data della notificazione, e non limitarsi a constatare la mancata prova dell’integrale pagamento del debito.
- La motivazione è soltanto apparente quando il giudice espone una conclusione senza confrontarsi in modo intellegibile con il dato decisivo indicato dalla parte e senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito.
- Nel computo del termine lungo per proporre ricorso per cassazione, la sospensione straordinaria dei termini introdotta per l’emergenza Covid si cumula con la sospensione feriale se i rispettivi periodi incidono sul decorso del termine.
- Quando una procedura concorsuale o para-concorsuale prevede un meccanismo legale di soddisfazione rateale del credito, l’amministrazione finanziaria non può agire come se l’accordo fosse irrilevante, finché esso sia efficace e non sia stato travolto secondo la procedura prevista dalla legge.
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