Cassazione Civile, Ordinanza n. 24662/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, rettificando il reddito d'impresa sulla base di indagini bancarie su conti correnti riferibili al contribuente e recuperando a tassazione maggiori IRAP, IRPEF e IVA, con sanzioni. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado; la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, che non fosse provato lo svolgimento di attività d'impresa nel commercio di autoveicoli e, dall'altro, che, per vincere la presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, fosse sufficiente indicare i nominativi dei destinatari dei prelevamenti bancari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 51 TUIR, 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, 51 e 55 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR escluso la prova della qualifica imprenditoriale del contribuente e per avere affermato che la sola indicazione dei beneficiari bastasse a superare la presunzione; e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni bancarie quando il contribuente abbia operato come imprenditore, valorizzando anche la circostanza che lo stesso aveva compilato i quadri dichiarativi propri dell'attività d'impresa. Ha inoltre precisato che il contribuente deve fornire prova analitica, per ciascuna movimentazione, dell'estraneità ad operazioni imponibili, e che la mera indicazione dei beneficiari non è sufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna e ha rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la controversia applicando correttamente la presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie e il conseguente rigoroso onere probatorio a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina delle presunzioni bancarie e dell'accertamento tributario
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo
i movimenti sui conti bancari del contribuente si presumono riferiti all'attività economica e il contribuente deve provare analiticamente che i singoli movimenti non si riferiscono a operazioni imponibili
richiamato come norma sull'accertamento del reddito ai fini delle censure dell'Ufficio
le movimentazioni bancarie sono utilizzabili come presunzione di ricavi/corrispettivi, con onere di prova contraria a carico del contribuente
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla rettifica ai fini IVA
richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione sulla determinazione del reddito d'impresa
Corte cost. n. 228/2014
ha inciso solo sulla presunzione dei prelevamenti nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi, lasciando invariata la presunzione sui versamenti e, per l'impresa, la piena operatività del regime presuntivo anche per i prelevamenti
Massime di principio
- Nei controlli bancari tributari, tutti i movimenti sui conti del contribuente sono presunti riferibili all'attività economica: i versamenti come ricavi o maggiori disponibilità e i prelevamenti, per l'imprenditore, come impieghi rilevanti ai fini dell'accertamento, salvo prova contraria specifica.
- Per superare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie, il contribuente deve offrire una prova analitica e puntuale per ciascuna operazione, dimostrando l'estraneità del singolo movimento a fatti imponibili.
- La mera indicazione nominativa dei destinatari dei prelevamenti non è sufficiente a vincere la presunzione se non è accompagnata da una dimostrazione concreta e verificabile della natura non imponibile delle operazioni.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 limita i suoi effetti alla disciplina dei prelevamenti dei professionisti e lavoratori autonomi, senza eliminare la presunzione sui versamenti e senza incidere sulla piena applicazione del regime presuntivo nei confronti dell'imprenditore.
- Se la stessa dichiarazione dei redditi del contribuente mostra la compilazione di quadri tipici dell'attività d'impresa, l'Ufficio può fondare su tale dato l'applicazione delle presunzioni bancarie, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria specifica.
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