Cassazione Penale, Sentenza n. 27074/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in data 6/2/2025 relativo a un rilevatore di velocità T-EXSPEED V 2.0 (prodotti da KRIA s.r.l.) forniti ai Comuni di Trebisacce e San Giovanni Gemini. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi di motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo che il fornitore avrebbe attestato l'omologazione dell'apparecchio mentre sarebbe stato presente solo un atto di approvazione; venivano altresì eccepite violazioni di numerose norme penali, del codice della strada, del regolamento di esecuzione e di norme processuali richiamate nel ricorso
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: il ricorrente ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia all'impugnazione con firma autenticata dal difensore; ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 300 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi e per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen., con precisazione che tale sanzione può essere applicata indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità
Norme richiamate
Norma segnalata come possibile titolo di reato riguardante le attestazioni del fornitore (presunta falsa attestazione sull'omologazione). Tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della contestazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia
Richiamato nel ricorso fra le norme contestate; la Corte non ne ha approfondito l'applicazione a causa dell'inammissibilità per rinuncia
Richiamato dal ricorrente fra le norme penali; non valutato nel merito dalla Corte per effetto della rinuncia
Richiamato come norma pertinente alla disciplina dei rilevatori di velocità; la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale
art. 1 d.m. 282/2017
Richiamato dal ricorrente in relazione a omologazione/approvazione dei dispositivi; mancata valutazione nel merito per rinuncia
art. 45, comma 6, cod. della strada
Norma del codice della strada richiamata nel ricorso; non esaminata nel merito
Richiamato tra le norme contestate in relazione ai dispositivi di rilevazione; non valutato dalla Corte per effetto della rinuncia
art. 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada
Norme regolamentari richiamate nel ricorso in relazione alla procedura e alle caratteristiche tecniche; non approfondite nel merito
art. 192, 321 e 324 cod. proc. pen.
Richiamate in sede di impugnazione per motivi procedurali e relativi al sequestro; la Corte non ha esaminato le doglianze sostanziali per via della rinuncia
Richiamato nel ricorso in tema di impugnazioni; non decisivo nella sentenza che si è risolta sull'inammissibilità per rinuncia
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di sintesi motivazionale dei motivi di annullamento; utilizzato in sede di sintetica esposizione del ricorso
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente
Norma applicata per la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte afferma che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e quindi la sanzione può essere inflitta anche in caso di rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determinata mediante atto regolarmente depositato e autenticato dal difensore rende il ricorso in Cassazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comunque comportare la condanna al pagamento di spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., poiché la norma non limita la sanzione alle sole ipotesi di inammissibilità per specifiche cause.
- Se si intende effettivamente far valere questioni tecniche (es. distinzione tra 'omologazione' e 'approvazione' di un dispositivo), è necessario non rinunciare all'impugnazione e predisporre adeguata prova e argomentazione tecnica e normativa nel ricorso per consentire l'esame del fumus commissi delicti.
- Le doglianze processuali e le questioni di diritto richiamate (articoli del codice penale, del codice della strada e regolamenti tecnici) restano rilevanti solo se la Corte è chiamata a decidere nel merito; la forma e la regolarità dell'impugnazione sono quindi preliminari e decisive per ottenere un controllo di legittimità.
- La firma autenticata del difensore su un atto di rinuncia è sufficiente per determinare l'inammissibilità: attenzione alle conseguenze pratiche prima di depositare atti di rinuncia.
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