Cassazione Penale, Sentenza n. 27292/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Paola per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi quale amministratore unico della srl CA.DE.M. (fallita il 12/11/2011). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) estinzione per prescrizione, sostenendo che i termini non erano stati sospesi e che doveva applicarsi la disciplina vigente al momento del fatto (art. 2 cod. pen.); 2) vizio di motivazione e mancata prova della distrazione patrimoniale (in particolare la cessione della Porsche e l'assenza del corrispettivo); 3) mancata configurabilità della bancarotta documentale perché la contabilità sarebbe stata consegnata e sufficiente a ricostruire il patrimonio; 4) assenza dell'elemento soggettivo doloso per la bancarotta documentale, attribuendo i fatti a semplice disordine contabile; 5) richiesta di derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice.
La decisione
Il ricorso è stato respinto in tutte le sue parti. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione: ha confermato che la sospensione del processo per irreperibilità (art. 420‑quater c.p.p., legge 28/04/2014 n.67) sospende anche il decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.278/2020 e giurisprudenza di legittimità. Il calcolo prescrizionale, tenuto conto degli aumenti previsti (art.157, art.161 e art.159), porta alla scadenza del termine il 18/11/2026, quindi i reati non erano prescritti. Sui profili di merito, la Corte ha ritenuto provata la distrazione e il mancato reperimento del corrispettivo della vendita della Porsche, nonché l'esistenza di documenti (es. fattura Alfano) correlati a beni non rinvenuti; ha confermato le carenze e l'inattendibilità delle scritture contabili (mancanza di libro mastro, partitari, estratti conto, contratti d'appalto, irregolarità nel registro beni ammortizzabili, libro giornale e inventari) che hanno reso impossibile la ricostruzione del patrimonio della società. Da ciò è stata desunta la sussistenza della bancarotta documentale nella forma dolosa e la non configurabilità della derubricazione a bancarotta semplice. Confermata la condanna di primo grado (pena di anni due di reclusione con pene accessorie fallimentari della stessa durata).
Norme richiamate
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la sospensione del processo determini, per simmetria, anche la sospensione del termine di prescrizione se prevista dalla legge che dispone la sospensione processuale.
art. 159 cod. pen.
Norma generale sulle cause di sospensione della prescrizione; applicata in combinato con l'art. 420‑quater c.p.p. per sospendere il decorso della prescrizione durante la sospensione del processo per irreperibilità.
art. 157 cod. pen.
Fissa i termini tabellari della prescrizione in relazione alla pena edittale; utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale massimo pertinente ai reati contestati.
art. 161 cod. pen.
Prevede l'aumento del termine prescrizionale in presenza di particolari circostanze (richiamato nel conteggio complessivo del termine di prescrizione applicabile nel caso).
art. 2 cod. pen.
Principio di legalità e applicazione della norma favorevole nel tempo: il ricorrente invocava l'applicazione della disciplina vigente al momento del fatto, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione della causa di sospensione introdotta successivamente e resa applicabile dalla legge che prevedeva la sospensione processuale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha introdotto la disciplina che consente la sospensione del processo per irreperibilità (art. 420‑quater c.p.p.); la Corte l'ha considerata legittimo mezzo che produce l'effetto sospensivo anche sulla prescrizione secondo l'art.159 c.p.
Sentenza Corte costituzionale n. 278/2020
Interpretata come conferma del principio secondo cui la stasi processuale prevista da legge comporta, di norma, anche la sospensione del decorso della prescrizione; la decisione è stata utilizzata per giustificare la sospensione della prescrizione durante il periodo di irreperibilità.
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Individua le ipotesi di bancarotta documentale per omissione/falsità delle scritture; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in ragione delle gravi lacune e dell'inattendibilità delle scritture consegnate dall'amministratore.
Massime di principio
- La sospensione del processo per irreperibilità, se prevista da legge, può determinare anche la sospensione del termine di prescrizione: in casi analoghi controllare la normativa speciale che prevede la sospensione processuale e applicare art.159 c.p.
- Per i reati fallimentari, l'onere di collaborazione dell'amministratore alla ricostruzione patrimoniale è rilevante: omissioni nella comunicazione di ubicazione/destinazione di beni o del corrispettivo di cessioni possono essere valutate come prova di distrazione.
- La mera produzione di parte della contabilità non esclude automaticamente la bancarotta documentale: è decisiva l'accuratezza, la completezza e l'attendibilità delle scritture; lacune strutturali che impediscono la ricostruzione del patrimonio possono integrare il reato.
- La derubricazione della bancarotta fraudolenta in semplice richiede elementi probatori concreti che escludano il dolo: il disordine contabile occasionale non è sufficiente se le omissioni sono tali da pregiudicare i creditori e denotano volontarietà o colpevolezza rilevante.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione per reati con massima pena elevata e aggravanti occorre tenere conto degli aumenti previsti dagli artt.157 e 161 c.p. e di eventuali ulteriori sospensioni disciplinate dalla legge.
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