Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto all'art. 122 c.p.p.: la difesa lamentava che la procura speciale allegata alla richiesta di rescissione del giudicato era priva di data e che l'autenticazione apposta dal difensore soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 2703, comma 2, c.c.; inoltre si sosteneva che l'art. 122 non richiede la data a pena di inammissibilità e che la procura poteva essere rilasciata preventivamente (art. 37 disp. att. c.p.p.) o la sua data desunta da attività connesse
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la mancanza della data quando questa possa essere desunta da attività collegate e quando la procura sia stata rilasciata preventivamente ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p.; ha inoltre affermato che l' "autenticazione" effettuata dall'avvocato (es. formula "v.to per autentica") costituisce una "vera di firma" idonea, fino a querela di falso, ad attestare l'appartenenza della sottoscrizione e dunque l'autenticità del mandato speciale; pertanto la procura è stata considerata valida e l'ordinanza che l'aveva dichiarata inammissibile è stata annullata con rinvio
Norme richiamate
La procura speciale deve essere atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenere la determinazione dell'oggetto e dei fatti; tuttavia la Corte interpreta tali requisiti in modo da evitare formalismi e ammettere procure preventive o la desumibilità della data da elementi connessi
art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
Consente il rilascio preventivo della procura speciale per l'eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto; la Corte lo usa per giustificare la validità di procure senza data esplicita
Disciplina l'autenticazione della scrittura privata (identificazione del sottoscrittore); la Corte riconosce che la "vera di firma" apposta dall'avvocato non è un'autenticazione notarile piena ma è idonea, fino a querela di falso, ad attestare l'appartenenza della firma
Norma sostanziale richiamata perché la procura speciale conferiva espressamente il potere di richiedere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; la Corte considera questo specifico conferimento sufficiente a identificare l'oggetto del mandato
art. 6 § 1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU)
Richiamato in motivazione come criterio interpretativo che impone di evitare formalismi che possano precludere l'accesso effettivo a un Tribunale; la Corte usa la giurisprudenza CEDU per argomentare a favore della conservazione degli atti
Massime di principio
- La mancanza della data su una procura speciale non è automaticamente causa di inammissibilità se la data può essere desunta da attività connesse o se la procura è stata rilasciata preventivamente ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p.
- L'uso di moduli prestampati e il rilascio di procure che menzionano più istituti non pregiudicano la specificità quando l'atto indica riferimenti processuali chiari (es. numero di registro notizie di reato) e conferisce espressamente il potere richiesto (es. domanda di rescissione ex art. 629-bis)
- L'autenticazione effettuata dall'avvocato ("vera di firma" o formule come "v.to per autentica") è considerata idonea, fino a querela di falso, ad attestare l'appartenenza della sottoscrizione e quindi l'autenticità della procura speciale; non è necessaria un'autenticazione notarile piena in tutti i casi
- I giudici devono favorire soluzioni che garantiscano l'effettivo accesso alla giustizia e la conservazione degli atti processuali evitando formalismi inutili che determinerebbero un sostanziale diniego di giustizia
- Per ridurre il rischio di impugnazioni o incertezze, è comunque consigliabile redigere procure speciali con data, chiara indicazione dell'atto o della sentenza cui si riferiscono e, se possibile, documentare le modalità di identificazione del conferente
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