Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva ridotto il risarcimento a 500 euro e confermato la condanna penale di Paolo Onisto a 2 mesi di reclusione per il delitto ex art. 388 c.p. Il difensore deduceva: (i) inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata corrispondenza tra la contestazione (art. 388, comma 5) e la motivazione/dispositivo che avrebbero descritto fattispecie diverse (riferimenti al comma 1 o al comma 7), con conseguente modifica del fatto storico senza riqualificazione motivata e senza trasmissione degli atti al pubblico ministero; (ii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del giudice di primo grado, che avrebbe descritto una condotta diversa da quella indicata nel dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la corte territoriale aveva correttamente valutato che non vi era mutamento del fatto contestato (nessuna violazione dell'art. 521 c.p.p. né dell'art. 6 CEDU), che la diversa indicazione del comma nell'imputazione era un errore materiale e che la qualificazione conforme al comma 7 era prevedibile e già oggetto di contestazione nel gravame; inoltre il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non è un motivo che imponga il rinvio ex art. 604 c.p.p. quando il giudice d'appello, come qui, decide nel merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
La Corte ha distinto le diverse ipotesi del tipo (commi 1, 5, 7) e ha ritenuto che, pur essendovi un errore materiale nell'indicazione del comma nell'imputazione (5 anziché 7), la fattispecie storica contestata corrispondeva all'ipotesi punita dal comma 7; la riqualificazione operata dal giudice di merito è lecita se non altera il fatto storico né sorprende l'imputato.
Applicata nella prospettiva della necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza: la violazione sussiste solo se il fatto accertato è eterogeneo o incompatibile con quello contestato in modo da pregiudicare concretamente la difesa; non si verifica quando l'imputato ha potuto difendersi sul contenuto dell'imputazione o la diversa qualificazione era prevedibile.
Riferimento alle regole sul contenuto dell'imputazione e sul principio di correlazione; la Corte ha interpretato in continuità con l'art. 521 e con la giurisprudenza costituzionale e CEDU.
Richiamato per spiegare che il giudice d'appello, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 604, deve decidere nel merito e non è tenuto a rinviare al giudice di primo grado per integrare o correggere la motivazione mancante; pertanto il vizio di motivazione first instance non impone di per sé il rinvio.
Applicato per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati per il principio del contraddittorio e del diritto dell'imputato a essere informato della qualificazione giuridica dei fatti; la Corte ha ricordato che la riqualificazione non può avvenire "a sorpresa" e deve consentire all'imputato di esercitare concretamente la difesa, ma è ammessa se prevedibile o adeguatamente emersa nel processo.
Massime di principio
- La distinzione tra 'mutamento del fatto' (che viola la corrispondenza accusa-sentenza) e 'riqualificazione giuridica' è essenziale: la riqualificazione è lecita se non altera il fatto storico e non sorprende l'imputato.
- La violazione dell'art. 521 c.p.p. sussiste solo quando la diversa accusa comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto, con reale pregiudizio per la difesa; valutazioni meramente formali non sono sufficienti.
- Il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione: errori o lacune di motivazione del giudice di primo grado possono essere sanati in appello quando il giudice di secondo grado decide nel merito, salvo i casi tassativi di rinvio previsti dall'art. 604 c.p.p.
- Una diversa qualificazione giuridica non è illegittima se era prevedibile in base agli elementi emersi nel processo o se la questione è stata sollevata o affrontata dalle parti durante il giudizio.
- Il diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) impone che la riqualificazione non sia una sorpresa: l'imputato deve avere la concreta possibilità di difendersi rispetto alla nuova qualificazione.
- In cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile se infondato sul piano giuridico e/o procedurale; l'esito negativo comporta, oltre alle spese, sanzioni previste dall'ordinamento (es. art. 616 c.p.p.).
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