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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Roma (28/10/2024) per vari profili: Luciano e Consiglio contestano il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis, commi 4 e 5 (disponibilita' di armi) e la relativa determinazione della pena; Simone Coppola censura mancato accertamento dell'estinzione per prescrizione, l'esclusione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis e vizi nel calcolo della pena (violazione art. 597 c.3 c.p.p.); Celeste Casamonica e Alizzio Spada impugnano la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis (somme su libretto e preziosi) e la condanna alle spese di appello a favore del Comune di Roma, ritenuta incompatibile con la precedente pronuncia di annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni motivi: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena di Coppola Simone e ha provveduto a rideterminarla in complessivi 2 anni e 3 mesi di reclusione; ha inoltre annullato senza rinvio la statuizione che condannava Spada Alizzio e Casamonica Celeste alla rifusione delle spese di appello in favore del Comune di Roma. Ha rigettato le altre censure proposte da Coppola e ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti in favore di Luciano e Consiglio Casamonica. Restano ferme le altre statuizioni della Corte d'appello non espressamente annullate.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce l'associazione per delinquere; richiamata come riferimento alla fattispecie associativa contestata.

  • art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 5

    Aggravante per associazione mafiosa armata; la Corte ha ribadito la natura oggettiva di tale aggravante (ex art.70 c.p.) e l'applicabilita' anche ai partecipi che ignorino per colpa la disponibilita' di armi, purché la detenzione sia desumibile da indicatori concreti e specificamente motivati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante relativa all'agevolazione mafiosa; la sua esclusione o riconoscimento incide sul trattamento sanzionatorio e, talora, sui termini di prescrizione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca 'allargata' per sproporzione reddituale: la Corte richiede motivazione puntuale circa sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni e valutazione coerente delle prove sulla provenienza dei beni.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Cassazione valuta che le censure erano generiche e che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato.

  • art. 70 cod. pen.

    Richiamato per affermare la natura oggettiva dell'aggravante (riferimento alla responsabilita' soggettiva ex art.59 c.2).

  • art. 59, comma 2 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che la natura dell'aggravante puo' comportare applicazione anche in caso di ignoranza colpevole del partecipante.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte conferma che l'applicazione e' sottoposta a rigorosa valutazione e non è stata ritenuta compatibile con il disvalore e la consapevolezza del favorito nel caso concreto.

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al criterio di determinazione della pena in appello: la Corte ha ritenuto violata la norma nella modulazione della pena di Coppola, poiché la Corte d'appello non ha rispettato la precedente modulazione favorevole intervenuta e non impugnata dalla pubblica accusa.

  • art. 81, comma finale cod. pen.

    Richiamato (art.81 c.p.) per la determinazione dell'aumento per continuazione: la Corte ha ritenuto congrua la maggiorazione disposta in ragione del maggior disvalore del fatto aggravato.

  • art. 626, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena; la Corte ha esercitato tale potere per fissare la misura della pena di Coppola.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato riguardo alle pronunce di inammissibilita' e alle conseguenze processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • L'aggravante per associazione mafiosa armata (art.416-bis, comma 4) e' di natura oggettiva: puo' incidere sulla posizione di ogni partecipante quando esistano indicatori concreti della disponibilita' di armi, e il giudice deve motivare specificamente tali indicatori.
  • La confisca 'allargata' ex art.240-bis richiede una motivazione puntuale circa la sproporzione tra redditi leciti e patrimoni acquisiti; il giudice deve valutare cronologia e riconducibilita' dei beni e non puo' limitarsi ad affermazioni generiche sul loro carattere extracontabile.
  • La causa di non punibilita' per tenuita' (art.131-bis) e' applicata con rigore; va valutata non solo la 'modesta entita'' dell'offesa ma anche la consapevolezza dell'agente e il concreto disvalore della condotta.
  • Se la Corte di legittimita annulla una sentenza su circostanze che incidono solo sulla pena (non sulla responsabilita' consolidata), il giudice del rinvio non e' obbligato a dichiarare estinto il reato per prescrizione a meno che la prescrizione non fosse gia' maturata alla data dell'annullamento.
  • In materia di determinazione della pena, il giudice di rinvio deve rispettare le modulazioni piu' favorevoli operate dalla sentenza d'appello precedente, se queste non sono state impugnate dalla pubblica accusa; diversamente si incorre in violazione delle norme processuali sulla quantificazione della pena.
  • La condanna alla rifusione delle spese a favore di una parte civile non puo' essere confermata se una precedente pronuncia di annullamento senza rinvio ha escluso la legittimazione di tale parte a pretendere il risarcimento; la statuizione sulle spese va adeguata alla legittimazione sostanziale risultante.

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