Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Roma (28/10/2024) per vari profili: Luciano e Consiglio contestano il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis, commi 4 e 5 (disponibilita' di armi) e la relativa determinazione della pena; Simone Coppola censura mancato accertamento dell'estinzione per prescrizione, l'esclusione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis e vizi nel calcolo della pena (violazione art. 597 c.3 c.p.p.); Celeste Casamonica e Alizzio Spada impugnano la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis (somme su libretto e preziosi) e la condanna alle spese di appello a favore del Comune di Roma, ritenuta incompatibile con la precedente pronuncia di annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni motivi: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena di Coppola Simone e ha provveduto a rideterminarla in complessivi 2 anni e 3 mesi di reclusione; ha inoltre annullato senza rinvio la statuizione che condannava Spada Alizzio e Casamonica Celeste alla rifusione delle spese di appello in favore del Comune di Roma. Ha rigettato le altre censure proposte da Coppola e ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti in favore di Luciano e Consiglio Casamonica. Restano ferme le altre statuizioni della Corte d'appello non espressamente annullate.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Definisce l'associazione per delinquere; richiamata come riferimento alla fattispecie associativa contestata.
art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 5
Aggravante per associazione mafiosa armata; la Corte ha ribadito la natura oggettiva di tale aggravante (ex art.70 c.p.) e l'applicabilita' anche ai partecipi che ignorino per colpa la disponibilita' di armi, purché la detenzione sia desumibile da indicatori concreti e specificamente motivati.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante relativa all'agevolazione mafiosa; la sua esclusione o riconoscimento incide sul trattamento sanzionatorio e, talora, sui termini di prescrizione.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca 'allargata' per sproporzione reddituale: la Corte richiede motivazione puntuale circa sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni e valutazione coerente delle prove sulla provenienza dei beni.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Cassazione valuta che le censure erano generiche e che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato.
art. 70 cod. pen.
Richiamato per affermare la natura oggettiva dell'aggravante (riferimento alla responsabilita' soggettiva ex art.59 c.2).
art. 59, comma 2 cod. pen.
Richiamato per spiegare che la natura dell'aggravante puo' comportare applicazione anche in caso di ignoranza colpevole del partecipante.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte conferma che l'applicazione e' sottoposta a rigorosa valutazione e non è stata ritenuta compatibile con il disvalore e la consapevolezza del favorito nel caso concreto.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al criterio di determinazione della pena in appello: la Corte ha ritenuto violata la norma nella modulazione della pena di Coppola, poiché la Corte d'appello non ha rispettato la precedente modulazione favorevole intervenuta e non impugnata dalla pubblica accusa.
art. 81, comma finale cod. pen.
Richiamato (art.81 c.p.) per la determinazione dell'aumento per continuazione: la Corte ha ritenuto congrua la maggiorazione disposta in ragione del maggior disvalore del fatto aggravato.
art. 626, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena; la Corte ha esercitato tale potere per fissare la misura della pena di Coppola.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato riguardo alle pronunce di inammissibilita' e alle conseguenze processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- L'aggravante per associazione mafiosa armata (art.416-bis, comma 4) e' di natura oggettiva: puo' incidere sulla posizione di ogni partecipante quando esistano indicatori concreti della disponibilita' di armi, e il giudice deve motivare specificamente tali indicatori.
- La confisca 'allargata' ex art.240-bis richiede una motivazione puntuale circa la sproporzione tra redditi leciti e patrimoni acquisiti; il giudice deve valutare cronologia e riconducibilita' dei beni e non puo' limitarsi ad affermazioni generiche sul loro carattere extracontabile.
- La causa di non punibilita' per tenuita' (art.131-bis) e' applicata con rigore; va valutata non solo la 'modesta entita'' dell'offesa ma anche la consapevolezza dell'agente e il concreto disvalore della condotta.
- Se la Corte di legittimita annulla una sentenza su circostanze che incidono solo sulla pena (non sulla responsabilita' consolidata), il giudice del rinvio non e' obbligato a dichiarare estinto il reato per prescrizione a meno che la prescrizione non fosse gia' maturata alla data dell'annullamento.
- In materia di determinazione della pena, il giudice di rinvio deve rispettare le modulazioni piu' favorevoli operate dalla sentenza d'appello precedente, se queste non sono state impugnate dalla pubblica accusa; diversamente si incorre in violazione delle norme processuali sulla quantificazione della pena.
- La condanna alla rifusione delle spese a favore di una parte civile non puo' essere confermata se una precedente pronuncia di annullamento senza rinvio ha escluso la legittimazione di tale parte a pretendere il risarcimento; la statuizione sulle spese va adeguata alla legittimazione sostanziale risultante.
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