Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Contestano in sostanza l'insussistenza delle esigenze cautelari: invocano il "tempo silente" (ultima attività contestata fino ad ottobre 2018, misura eseguita il 9/9/2024) come elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; Strino deduce inoltre la retrodatazione della decorrenza della custodia ai sensi dell'art. 297 c.p.p. (connessione qualificata con precedente ordinanza eseguita il 19/9/2019) e contesta la mancata valutazione di elementi informativi anteriori (informativa P.G./desumibilità). I difensori hanno altresì depositato motivi nuovi ex art. 311 c.p.p. richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli sulla rilevanza del tempo.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza del "tempo silente" ma ha confermato che il decorso del tempo può rilevare solo se correlato a elementi concreti che dimostrino l'irreversibile allontanamento dall'associazione o l'assenza di esigenze cautelari. Nel caso specifico i difensori non hanno allegato elementi concreti diversi dal mero decorso del tempo; le indagini e le risultanze istruttorie indicano un ruolo di rilievo dei ricorrenti nel clan Mallardo, precedenti penali e gravità delle condotte, elementi che sorreggono la presunzione di attualità delle esigenze cautelari. Quanto alla richiesta di retrodatazione ex art. 297 c.p.p., la Corte ha confermato l'esclusione perché gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti solo dopo l'informativa del 22/05/2020; inoltre i motivi incidentali relativi alla retrodatazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha quindi ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e congrua e non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie penale contestata (associazione di tipo mafioso). La Corte applica il principio che per i delitti di stampo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile solo con elementi concreti (recesso, disarticolazione del sodalizio o altri indici oggettivi di inattualità del pericolo).
art. 275, comma 3 c.p.p.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati indicati; la Corte conferma che tale presunzione è rilevante e che il "tempo silente" può concorrere a superarla solo se associato a elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo.
art. 297 c.p.p.
Regola sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in caso di contestazione a catena o connessione; la Corte ricorda le tre ipotesi operative (stessa procedura, distinti procedimenti con desumibilità degli elementi prima del rinvio, assenza di connessione qualificata) e afferma che grava sulla parte l'onere di dimostrare la desumibilità dagli atti (es. deposito di informativa finale della P.G.).
art. 274 c.p.p.
Richiamato nel confronto con l'art. 275 c.p.p.; disciplina generale delle esigenze cautelari. La Corte sottolinea che la presunzione speciale di cui all'art. 275 può prevalere sulle disposizioni generali salvo prova contraria.
art. 311 c.p.p.
Consente l'apporto di motivi nuovi; i difensori hanno depositato motivi nuovi richiamando giurisprudenza. La Corte li ha esaminati ma li ha ritenuti non idonei a modificare la valutazione complessiva in assenza di elementi nuovi e concreti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale). I ricorrenti avevano dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi infondati rispetto alle valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti procedurali nell'enunciazione dei motivi per la decisione.
Massime di principio
- Per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. è forte: il mero decorso del tempo ("tempo silente") non basta di per sé a superarla.
- Il "tempo silente" può concorrere a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari solo se correlato a elementi concreti, specifici e probatori che attestino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione (recesso, disarticolazione del clan, attività manifestamente incompatibili con la permanenza nel sodalizio, collaborazione efficace, trasferimento territoriale, ecc.).
- L'onere di allegazione e prova di elementi idonei a superare la presunzione grava sulla difesa: deduzioni generiche sul solo decorso temporale sono normalmente insufficienti.
- La valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari per reati permanenti o associativi è eminentemente di fatto e di merito; se congruamente motivata non è sindacabile in Cassazione se non per vizi di logicità o diritto.
- Per ottenere la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. è necessario dimostrare la connessione qualificata e la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi probatori della successiva ordinanza (spesso con prova del deposito di informativa finale della P.G.); l'onere probatorio è della parte che chiede la retrodatazione.
- La contestazione processuale (aperta o chiusa) non equivale automaticamente a prova della prosecuzione o cessazione dell'attività associativa: il giudizio si fonda sulle risultanze istruttorie e sulla valutazione complessiva del contesto e della personalità degli indagati.
- In sede di cassazione non è ammessa la 'impugnazione incidentale' tipica dell'appello: deduzioni che avrebbero dovuto essere proposte in autonomo ricorso di impugnazione risultano spesso inammissibili.
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