Cassazione Civile, Ordinanza n. 24974/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso dal 2002 tra una lavoratrice e un'associazione operante nel settore della formazione professionale. La lavoratrice ha dedotto che nel 2014 l'ente aveva prima disposto unilateralmente la sospensione dell'attività lavorativa e poi l'aveva collocata in mobilità per esubero di personale senza il previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali; ha inoltre lamentato di non avere mai ottenuto il completamento dell'orario sino a 36 ore settimanali nonostante nuove assunzioni. In primo grado le domande sono state rigettate. In appello è stata invece riconosciuta l'illegittimità della sospensione e della messa in mobilità, con condanna dell'ente a corrispondere una somma mensile pari alla retribuzione netta dal 25.8.2014 fino alla riammissione in servizio. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta decadenza dell'azione, sostenendo che l'impugnazione della mobilità fosse stata proposta oltre i termini previsti per i licenziamenti dagli artt. 6 e 7 L. n. 604/1966; (2) violazione delle norme sull'impossibilità sopravvenuta e sull'inadempimento incolpevole delle obbligazioni, nonché dei principi di buona fede e correttezza, assumendo che il mancato finanziamento dei corsi di formazione avesse reso impossibile adempiere ai contratti di lavoro e giustificato i provvedimenti adottati. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva implicitamente escluso l'applicabilità della disciplina decadenziale dei licenziamenti, non essendovi stato un recesso datoriale, e comunque la questione risultava nuova nella prospettazione riferita alla scheda di mobilità firmata dalla lavoratrice. Ha rigettato anche il secondo motivo perché le doglianze non erano state adeguatamente coltivate nei gradi di merito e soprattutto non attaccavano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla violazione dell'obbligo procedimentale di previo esame con le organizzazioni sindacali previsto dalla direttiva regionale; le difficoltà economiche dell'ente non esoneravano dal rispetto di quel passaggio formale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione datoriale, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto illegittimi la sospensione unilaterale del rapporto e il successivo collocamento in mobilità per mancato rispetto del previo esame con le organizzazioni sindacali. La Cassazione ha rilevato che non vi era omessa pronuncia sulla decadenza, perché la disciplina invocata era stata implicitamente esclusa per la non riconducibilità degli atti a un licenziamento, e ha escluso che le difficoltà economiche o il mancato finanziamento dei corsi potessero superare il vizio procedurale accertato in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non vi è omessa pronuncia se la questione è stata rigettata implicitamente dalla ratio della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare l'asserita omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
La ricorrente lo ha richiamato come termine decadenziale per l'impugnazione; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie perché gli atti non erano stati qualificati come licenziamento.
Richiamato dalla ricorrente per la decadenza, ma ritenuto non applicabile perché la controversia non verteva su un recesso datoriale.
Invocato per sostenere l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione delle obbligazioni, ma la censura è stata respinta perché non colpiva la ratio della decisione e non risultava adeguatamente dedotta in merito.
Invocato in subordine per l'inadempimento impossibile non imputabile; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole alla ricorrente.
Richiamato per contestare la responsabilità da inadempimento; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto al vizio procedurale accertato.
Richiamato con riferimento alla diligenza nell'adempimento, senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamato come principio di correttezza nei rapporti obbligatori; la Corte ha escluso che esso potesse neutralizzare la violazione procedurale rilevata.
Richiamato come principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; non ritenuto idoneo a superare il mancato rispetto dell'obbligo di previo esame sindacale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2, comma 2, L.R. n. 25/1993
È richiamato nei fatti di causa dalla lavoratrice per sostenere il diritto al completamento dell'orario di lavoro; la sentenza di legittimità non si sofferma sul merito di questa norma.
Direttiva Regione Sicilia n. 84904/2014
La Corte d'appello, la cui ratio è stata confermata, l'ha interpretata come fonte dell'obbligo di previo esame con le organizzazioni sindacali per la formazione degli elenchi di mobilità e come divieto di sospensione unilaterale del rapporto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una qualificazione giuridica del fatto incompatibile con la tesi della parte, il rigetto implicito della questione esclude il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- La disciplina decadenziale prevista per l'impugnazione del licenziamento non si applica automaticamente a misure organizzative diverse dal recesso, se il giudice di merito esclude che l'atto integri un licenziamento.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura in una questione nuova, se non è specificato dove, come e quando essa sia stata dedotta nel giudizio di merito.
- Le difficoltà economiche dell'impresa o dell'ente non elidono l'obbligo di rispettare un procedimento imposto dalla fonte collettiva o amministrativa, quando tale procedimento sia posto a tutela del confronto sindacale.
- Se la ratio decidendi è costruita su un vizio procedurale formale, le doglianze che investono soltanto il merito o la convenienza della scelta organizzativa sono irrilevanti e non possono condurre alla cassazione della sentenza.
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