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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24975/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stato accertato, in secondo grado, che il rapporto di lavoro delle ricorrenti con la società era "tuttora in corso". In sede di rinvio, la Corte d'appello ha però rigettato le domande di pagamento delle retribuzioni per il periodo aprile 2012-giugno 2016 e ha condannato le lavoratrici a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza poi cassata, rilevando che esse non avevano dedotto né provato di avere costituito in mora la società offrendo la propria prestazione lavorativa dopo l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto. Le due ricorrenti rimaste in giudizio hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1453 e 1460 c.c., sostenendo che la sentenza rescindente non avesse affermato la necessità di una messa in mora successiva all'accertamento giudiziale del rapporto per ottenere le retribuzioni; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 394 c.p.c. e degli artt. 112 e 434 c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio non avesse svolto gli accertamenti demandati, con motivazione solo apparente e omessa pronuncia sulla domanda originaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra due ricorrenti e la società resistente, per intervenuta rinuncia accettata, senza provvedere sulle spese per tale segmento. Quanto alle altre due ricorrenti, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente sentenza di Cassazione n. 13815/2023 aveva effettivamente enunciato un principio vincolante secondo cui, per riconoscere le retribuzioni pur in assenza di prestazione lavorativa, era necessaria una messa in mora successiva all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto; ha respinto anche il secondo motivo osservando che non vi era alcuna anomalia motivazionale e che il giudice di rinvio si era correttamente attenuto ai limiti del giudizio rescissorio, accertando proprio la sussistenza o meno di un valido atto di messa in mora dopo l'ordine di ripristino. Le due ricorrenti soccombenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato per la disciplina della mora del creditore, nel quadro della necessità di una messa in mora della società dopo l'ordine di ripristino del rapporto.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1206 c.c. per fondare il tema della mora del creditore e delle conseguenze sul diritto alle retribuzioni.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma invocata dalle ricorrenti in relazione alle conseguenze dell'inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma invocata dalle ricorrenti in relazione all'eccezione di inadempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare i limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la doglianza di omessa pronuncia e vizi della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la sua nuova formulazione, il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o inconciliabile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citato per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti soccombenti.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte del testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e deve accertare solo i fatti e i presupposti rimessi al suo esame, senza poter rimettere in discussione il dictum della Cassazione.
  • Quando il diritto alla retribuzione è invocato in assenza di effettiva prestazione lavorativa, può essere necessario dimostrare la costituzione in mora del datore di lavoro mediante offerta della prestazione dopo l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto, se tale onere deriva dal principio di diritto già fissato nel precedente giudizio di legittimità.
  • La censura di vizio motivazionale è ammissibile, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., solo in presenza di motivazione radicalmente mancante, meramente apparente o logicamente inconciliabile, non essendo sufficiente la mera contestazione del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di rinvio.
  • La violazione dell'art. 394 c.p.c. non sussiste quando il giudice di rinvio si conformi al perimetro decisorio tracciato dalla Cassazione e svolga gli accertamenti espressamente demandati dalla sentenza rescindente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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