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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24980/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dalla retribuzione irrogata a una dipendente addetta allo sportello, a seguito dell’incasso di un vaglia circolare di importo molto elevato (300.000 euro) poi risultato contraffatto. La lavoratrice aveva impugnato la sanzione sostenendo: la tardività della contestazione disciplinare; la mancata affissione del codice disciplinare; l’insussistenza dell’addebito, perché avrebbe operato seguendo le istruzioni interne aziendali sulla verifica dei vaglia. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa della lavoratrice, ritenendo sussistente l’inosservanza dei doveri di diligenza e prudenza. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2104, 1175 e 1375 c.c., dell’art. 54 CCNL Poste e dell’interpretazione della comunicazione interna n. 174/2016, per avere la Corte valorizzato un obbligo di verifica tattile non esigibile o contrario a buona fede; (2) violazione degli artt. 1362 ss. e 2735 c.c., per aver qualificato come confessione stragiudiziale una dichiarazione resa in sede ispettiva, nella quale la lavoratrice non avrebbe ammesso alcuna colpa; (3) omesso esame delle giustificazioni rese nel procedimento disciplinare ex art. 7 St. lav.; (4) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, e infondato il quarto. Ha confermato la valutazione della Corte d’appello, secondo cui la dipendente aveva violato l’obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. e le direttive interne che imponevano, oltre all’uso del lettore elettronico, anche verifiche visive e tattili del titolo; ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e rispettosa del minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo che formalmente deduca violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2104 c.c.

    La diligenza del lavoratore va commisurata alla natura della prestazione e all’interesse dell’impresa; nel caso concreto, l’operatrice di sportello doveva effettuare controlli ulteriori rispetto al solo inserimento nel lettore elettronico.

  • art. 54 CCNL Poste Italiane S.p.A. del 14/4/2011

    inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso

    La mancata osservanza delle verifiche richieste dalle direttive aziendali può integrare una mancanza disciplinare sanzionabile con sospensione fino a quattro giorni.

  • art. 1362 c.c.

    Le dichiarazioni stragiudiziali non si interpretano come atti di volontà negoziale; la loro rilevanza è affidata alla valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel contesto dei criteri ermeneutici, ma la Corte precisa che la questione riguarda la valutazione delle dichiarazioni come elementi di prova, non l’interpretazione di un atto negoziale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Non si applicano alle dichiarazioni rese in sede ispettiva quando queste non integrino un atto giuridico di volontà, ma solo elementi di prova.

  • art. 2735 c.c.

    La qualificazione di una dichiarazione come confessione stragiudiziale effettuata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare sono elementi da valutare nel merito; la loro mancata considerazione è denunciabile solo se davvero omesse come fatto decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Le dichiarazioni e le risultanze acquisite prima o nel corso del giudizio sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l’omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo se manca del tutto il percorso logico-argomentativo o la motivazione è meramente apparente.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non è consentita una nuova valutazione della sufficienza o razionalità della motivazione di merito.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro generale di diligenza, specificato dall’art. 2104 c.c. nel rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come canone di correttezza; la Corte non ne accoglie la prospettazione perché ritiene legittime le ulteriori verifiche imposte dall’organizzazione del servizio.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come canone di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ritiene non fondata la censura perché la direttiva interna era coerente con i doveri di diligenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione del materiale probatorio compiuti dal giudice di merito.
  • La diligenza del lavoratore subordinato va apprezzata in concreto secondo la natura delle mansioni e l’interesse dell’impresa; quando esistano direttive interne che impongono controlli ulteriori, il lavoratore deve attenervisi se non contrastano con norme imperative o con i canoni di correttezza in senso oggettivo.
  • Le dichiarazioni rese in sede ispettiva o stragiudiziale, se non costituiscono atti negoziali di volontà, non si interpretano secondo le regole degli atti giuridici dispositivi, ma sono valutate come elementi probatori dal giudice di merito.
  • La qualificazione di una dichiarazione come confessione stragiudiziale e la relativa valutazione di attendibilità sono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione, salvo il limite del vizio motivazionale nei confini oggi ristretti.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o incomprensibile; non è consentito in cassazione un controllo sulla mera sufficienza o sulla razionalità della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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