Cassazione Civile, Ordinanza n. 24981/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, addetto alla gestione delle casse automatiche con mansioni di esattore, aveva impugnato una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, irrogata a seguito di un ammanco di cassa pari a euro 6.623,05. In primo grado la sanzione era stata annullata per asserita genericità della contestazione disciplinare; in appello, invece, la società datrice aveva ottenuto il rigetto delle domande. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 300/1970, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto specifica la contestazione, pur mancando nella contestazione il dato materiale e obiettivo dell'ammanco contabile, e avesse valorizzato indebitamente il fatto che il dipendente avesse articolato difese in sede di giustificazioni. Ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo e cattiva valutazione di documenti contabili, sostenendo che la società non avesse prodotto il prospetto contabile originale ordinato dal tribunale e che i documenti prodotti non fossero sottoscritti dai lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancata notificazione al coobbligato/litisconsorte facoltativo, affermando l'autonomia delle posizioni dei lavoratori nei giudizi riuniti. Nel merito dell'ammissibilità, ha rilevato plurime carenze: mancata specifica allegazione e produzione, nel ricorso, degli atti e documenti richiamati; mancata indicazione della sede processuale di produzione; mescolanza di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; improprio uso del vizio di omesso esame per contestare in realtà la valutazione del materiale probatorio e della specificità della contestazione disciplinare, quest'ultima riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere specifica; tuttavia la verifica della specificità è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituito con una diversa lettura delle risultanze di causa.
art. 360 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo non possono essere sovrapposte in modo promiscuo nello stesso motivo, perché ciò rende il ricorso inammissibile.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda il motivo, il loro contenuto rilevante e la sede processuale di produzione; non basta un richiamo generico o la riproduzione parziale di stralci.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Gli atti e documenti richiamati devono essere anche allegati al ricorso, a pena di improcedibilità/inammissibilità secondo il regime applicabile.
art. 331 c.p.c.
Non si applica alle impugnazioni separate in caso di litisconsorzio facoltativo improprio, quando le cause riunite conservano autonomia ai fini delle successive impugnazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi d'impugnazione delle sanzioni disciplinari, la specificità della contestazione va valutata dal giudice di merito alla luce del contenuto dell'addebito e delle difese svolte, ma in cassazione la censura deve colpire puntualmente il ragionamento decisorio senza risolversi in una rivalutazione del merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se cumula e sovrappone, senza distinta esposizione, il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e non consente di denunciare la mera errata valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
- Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di autosufficienza: indicare specificamente il documento, trascriverne il contenuto essenziale, e indicare dove sia stato prodotto nei gradi di merito.
- Nel caso di domande proposte da più lavoratori contro il medesimo datore di lavoro, la riunione dei giudizi non elimina l'autonomia delle singole cause ai fini delle impugnazioni, con conseguente inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c. in assenza di cause inscindibili.
Come è indicizzato
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