Cassazione Civile, Ordinanza n. 24979/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva rigettato tutte le domande del professionista. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da contratti di collaborazione professionale per l’incarico di direttore sanitario di una clinica privata, nei quali una parte del compenso del professionista era subordinata a una clausola premiale legata al raggiungimento del pareggio mensile costi/ricavi. Il professionista aveva chiesto in via principale il pagamento delle maggiorazioni pattuite; in subordine aveva domandato il risarcimento del danno sostenendo che la clausola fosse nulla perché ancorata a una condizione impossibile e che la società, già al momento della stipula, sapesse dell’irrealizzabilità del pareggio e avesse taciuto tale circostanza, inducendolo a confidare nella validità della clausola. La Corte d’appello ha invece escluso sia la prova della conoscenza, in capo alla società, dell’impossibilità originaria della condizione, sia la prova di un danno risarcibile nei limiti dell’interesse negativo, ritenendo che il ricorrente avesse in realtà chiesto l’equivalente dell’interesse all’adempimento. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., sostenendo che la responsabilità precontrattuale possa operare anche quando il contratto sia valido ma sia stato concluso grazie all’omissione di informazioni rilevanti; erronea applicazione dell’art. 1419 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando la ritenuta novità della domanda di nullità/risarcimento; omesso o errato esame di fatti decisivi circa la consapevolezza della società dell’impossibilità della clausola e la conoscenza della situazione contabile da parte sua. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito e comunque assorbiti dall’accertamento di fatto della Corte d’appello secondo cui non era provata né l’impossibilità originaria del pareggio né la conoscenza di tale impossibilità da parte della società, con conseguente mancanza del presupposto della pretesa risarcitoria ex art. 1338 c.c.
Norme richiamate
richiamato come fonte dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative e nella formazione del contratto; la sua violazione rileva solo se vi sia un comportamento scorretto o un’omissione informativa causalmente rilevante.
richiamato come base della responsabilità per mancata informazione su cause di invalidità o su circostanze rilevanti; nel caso concreto la pretesa risarcitoria è stata esclusa per difetto di prova del presupposto fattuale della condotta scorretta e del danno risarcibile.
richiamato dal giudice di merito con riferimento alla nullità della clausola condizionata a un evento impossibile; in cassazione la questione resta però assorbita dall’accertata mancanza di prova dell’impossibilità originaria della condizione.
invocato per censurare la novità della domanda di nullità della clausola; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque assorbita dalla mancanza del presupposto della nullità dedotta.
richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere che la domanda di nullità/risarcimento sarebbe stata già introdotta; la Corte non esamina nel merito la doglianza per inammissibilità.
richiamato per dedurre ultrapetizione/novità della domanda; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e perché assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. presuppone la prova di un comportamento scorretto o dell’omissione di informazioni rilevanti conosciute dalla controparte al momento delle trattative; in mancanza di tale prova, non può essere riconosciuto alcun risarcimento.
- Quando si agisce per responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato all’interesse negativo; non è consentito trasformare la domanda in una pretesa equivalente all’interesse positivo o all’adempimento del contratto.
- La deduzione di un fatto decisivo in cassazione richiede l’indicazione specifica di un fatto storico non esaminato dal giudice di merito; non è ammissibile una mera contestazione globale della valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito.
- Le censure su nullità della clausola, novità della domanda o ultrapetizione restano assorbite quando manca, a monte, la prova del presupposto fattuale che fonderebbe la nullità o la responsabilità dedotta.
- L’accertamento della conoscenza, da parte di una parte contrattuale, dell’irragiungibilità di una condizione contrattuale e della conoscenza di tale circostanza da parte dell’altra è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini ammissibili.
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