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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02443/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta operata dalla cassa previdenziale su ratei di pensione di vecchiaia maturati nel quinquennio 2009/2013 a titolo di "contributo di solidarietà", previsto dall'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la cassa a restituire parte delle somme. In Cassazione la cassa ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 22 del regolamento, della delibera del 28 ottobre 2008, dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, nonché degli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che la propria autonomia regolamentare consentisse di introdurre il contributo di solidarietà per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e che non si trattasse di strumento straordinario e temporaneo. Il resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito che l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate incontra i limiti dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, che consente interventi solo sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non su trattenute su pensioni già liquidate e quantificate. Ha inoltre affermato che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost., e che la norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 non giustifica il diverso contributo qui contestato, poiché presuppone atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, mentre il contributo di solidarietà in esame è provvisorio e limitato nel tempo. Il richiamo all'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 è stato reputato non decisivo, perché relativo a una fattispecie diversa e comunque sempre soggetta a riserva di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale, ma ritenuto insufficiente a legittimare la trattenuta su pensioni già liquidate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    disposizione regolamentare che ha introdotto il contributo di solidarietà, ritenuta non sorretta da idonea base legislativa

  • delibera CNPADC 28 ottobre 2008

    atto richiamato a supporto dell'introduzione del contributo, ma non idoneo a superare il limite della riserva di legge

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    individuata come fonte dei poteri regolamentari dell'ente nei limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non ricomprende trattenute su pensioni già attribuite

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato per sostenere l'ampliamento del potere regolamentare, ma non ritenuto idoneo a fondare il contributo di solidarietà in esame

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine; non applicabile al contributo di solidarietà provvisorio e temporaneo

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    richiamato come precedente legislativo sul contributo di solidarietà, ma ritenuto non decisivo per legittimare il diverso contributo istituito con regolamento

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato nella motivazione decisiva

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato nella motivazione decisiva

  • art. 23 Cost.

    la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta a riserva di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati è circoscritta ai poteri espressamente previsti dalla legge e non consente di introdurre, con fonte regolamentare, prelievi su trattamenti pensionistici già liquidati e definiti se tali prelievi non incidono sui criteri di determinazione della pensione.
  • Un contributo di solidarietà che incida su prestazioni pensionistiche già maturate integra una prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La norma di interpretazione autentica che subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione al riequilibrio finanziario di lungo termine non può essere invocata per giustificare un contributo avente natura provvisoria e limitata nel tempo.
  • Il richiamo a disposizioni legislative che prevedono contributi di solidarietà in fattispecie diverse non basta a legittimare, per analogia, un prelievo istituito con fonte regolamentare in assenza di specifica previsione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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