Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, da parte di una società informatica, di due rami di azienda e dal conseguente trasferimento dei contratti di lavoro di alcuni dipendenti a una società cessionaria. I lavoratori hanno contestato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sostenendo che i rami ceduti non avessero i requisiti richiesti dalla legge e che, quindi, la cessione dei loro rapporti di lavoro fosse inefficace. Il Tribunale aveva accolto le domande, ordinando il ripristino dei rapporti con la società originaria; la Corte d'appello aveva confermato, respingendo l'appello della società cedente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 1406 c.c., della direttiva 2001/23/CE, della Carta di Nizza e degli artt. 2112 e 2558 c.c., sostenendo che l'onere di provare i presupposti dell'art. 2112 gravasse sui lavoratori; 2) violazione della disciplina europea e nazionale sul trasferimento d'azienda, contestando la necessità del requisito della preesistenza del ramo e la lettura della nozione di autonomia funzionale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2112 c.c. per asserita erronea valutazione delle prove documentali. La società ha anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulle questioni interpretative prospettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque perché contrastante con orientamento consolidato: chi intende avvalersi degli effetti dell'art. 2112 c.c. deve provare tutti i requisiti del trasferimento di ramo d'azienda, dunque l'onere grava sulla società cedente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché meramente riproduttivo delle censure d'appello e comunque infondato: la giurisprudenza di legittimità richiede che il ramo ceduto abbia autonomia funzionale già al momento dello scorporo e che tale autonomia sia letta in rapporto con il requisito della preesistenza, in coerenza con la direttiva 2001/23/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze miravano a contestare un apprezzamento di merito sulla prova documentale, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata; inoltre la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era stata veicolata attraverso il corretto vizio motivazionale. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché, essendo il ricorso inammissibile, mancava la rilevanza delle questioni UE. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per il trasferimento di ramo d'azienda occorre che il complesso ceduto abbia autonomia funzionale già al momento della cessione; chi invoca la disciplina deve provare tutti i presupposti applicativi della norma.
L'art. 2112 c.c. opera come eccezione rispetto al principio del necessario consenso del contraente ceduto.
L'onere della prova dei requisiti che legittimano l'applicazione dell'art. 2112 c.c. grava sulla parte che intende avvalersene, cioè sulla società cedente.
Richiamato nel dibattito sulla nozione di azienda/ramo d'azienda, ma la Corte ribadisce che ai fini dell'art. 2112 c.c. conta l'autonomia funzionale del ramo ceduto.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla cessione d'azienda, senza incidere sulla soluzione adottata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione di merito delle prove o per aggirare i limiti del sindacato di legittimità.
La sua violazione non è configurabile come vizio di violazione di legge quando in realtà si contesti la valutazione del materiale probatorio.
Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito e la sua censura, in cassazione, va dedotta nei limiti del vizio motivazionale.
Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il motivo non offre argomenti per mutare orientamento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1 direttiva 2001/23/CE
La Corte lo interpreta nel senso che il trasferimento richiede il mantenimento dell'autonomia funzionale dell'entità ceduta, che deve preesistere al trasferimento.
art. 4 direttiva 2001/23/CE
Richiamato come norma di contesto della disciplina europea sul trasferimento d'impresa, in funzione della tutela dei lavoratori.
art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà d'impresa, ma non tale da sovvertire l'interpretazione dell'art. 2112 c.c. seguita dalla Corte.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché, in presenza di ricorso inammissibile, le questioni proposte difettano di rilevanza.
Massime di principio
- In tema di trasferimento di ramo d'azienda, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. richiede la prova, da parte di chi intende avvalersene, di tutti i presupposti della fattispecie, compresa l'autonomia funzionale del ramo ceduto.
- L'autonomia funzionale del ramo d'azienda deve esistere già al momento dello scorporo e va letta in correlazione con il requisito della preesistenza, secondo un'interpretazione coerente con la direttiva 2001/23/CE.
- Chi contesta l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. non è tenuto a provare l'assenza dei suoi presupposti; è la parte che invoca la disciplina derogatoria rispetto all'art. 1406 c.c. a dover allegare e dimostrare i fatti costitutivi.
- In cassazione, il motivo che si limiti a riproporre censure già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con l'orientamento consolidato, è inammissibile.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo esame del merito della prova, che resta insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è esaminabile quando il ricorso sia già definito in rito per inammissibilità e la questione sia priva di rilevanza nel giudizio principale.
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