Cassazione Civile, Ordinanza n. 02392/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente di un consorzio di bonifica, fondato su una pluralità di addebiti disciplinari: reiterati atteggiamenti ostili verso i superiori, gravi accuse rivolte ai vertici dell’ente, autoassegnazione di giorni di ferie e registrazione di conversazioni con colleghi senza il loro consenso. In sede di rinvio dopo un precedente intervento di cassazione, la corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché alcuni addebiti erano generici o non tempestivamente contestati, e perché la registrazione di conversazioni era stata effettuata per finalità difensive e quindi non integrava illecito disciplinare; l’unico addebito residuo è stato considerato di modesta entità. Il lavoratore ricorreva per contestare la tutela applicata, sostenendo che dovesse trovare applicazione la stabilità reale e la reintegrazione in base al contratto collettivo e alla natura pubblicistica dell’ente, oltre a chiedere il pagamento integrale delle retribuzioni durante la sospensione cautelare. Il consorzio ricorreva incidentemente per sostenere la legittimità del licenziamento, la rilevanza disciplinare delle condotte e la correttezza della valutazione del materiale istruttorio e del procedimento disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia quello incidentale del consorzio. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la reintegrazione e applicato la sola tutela risarcitoria, interpretando il contratto collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica nel senso che esso non estendeva la tutela reale ai dirigenti. Ha inoltre confermato che l’ente, quale pubblico economico, è soggetto a un regime privatistico del rapporto di lavoro, senza automatica assimilazione alla stabilità propria del pubblico impiego. Quanto alla misura risarcitoria, ha ritenuto non censurabile in cassazione la liquidazione equitativa di sedici mensilità e ha escluso il diritto alle retribuzioni integrali durante la sospensione cautelare al di fuori delle ipotesi tassative previste dal contratto collettivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per descrivere gli obblighi di diligenza e obbedienza asseritamente violati dal lavoratore.
Usato come parametro della giusta causa di recesso; la Corte verifica se le condotte contestate siano idonee a integrare una causa di licenziamento immediato.
art. 81 c.c.n.l. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica del 2006
Interpretato nel senso che assicura la conservazione a titolo personale della stabilità del rapporto a determinate condizioni, ma non estende automaticamente la tutela reale/reintegratoria ai dirigenti.
art. 69 c.c.n.l. dirigenti dei consorzi di bonifica
Letto come non idoneo a estendere pattiziamente ai dirigenti la tutela reale prevista per qualifiche inferiori.
La Corte esclude che trovi applicazione in via automatica al rapporto in esame, valorizzando la natura privatistica del rapporto di lavoro presso un ente pubblico economico.
Richiamato dal ricorrente come norma incompatibile con la soluzione adottata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 51, comma 2, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del pubblico impiego, senza accoglimento della tesi.
art. 8, commi 2 e 3, allegato H c.c.n.l.
Le previsioni sono lette come tassative: gli emolumenti durante la sospensione cautelare sono dovuti solo nei casi espressamente previsti.
art. 11, comma 2, allegato H c.c.n.l.
Richiamato per l’assegno alimentare durante la sospensione cautelare.
art. 22 c.c.n.l. di settore
Richiamato nella valutazione della gravità della condotta, senza che la censura del lavoratore trovi accoglimento.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali, non per la sola diversa valutazione del materiale istruttorio.
Invocato sul principio di non contestazione e sulla valutazione della prova; la censura è respinta perché mira a una rivalutazione del merito.
La Corte chiarisce che non vi è violazione quando il giudice non sposta l’onere della prova, e che spetta al datore dimostrare la legittimità del recesso.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è censurabile in cassazione se la parte non ne abbia sollecitato l’uso e se la doglianza introduce un tema nuovo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza in ipotesi di violazione del giudicato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce il perimetro del vizio di omesso esame di fatto decisivo, conforme alla riforma del 2012 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e fatti su cui si fonda il motivo ex art. 360 n. 5.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per l’onere di deposito degli atti rilevanti ai fini del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Richiamato dal consorzio con riguardo alla contestazione disciplinare e alla sua modificabilità, ma la censura è respinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico, principale o secondario, sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito e il ricorrente ne indichi specificamente esistenza, rilevanza, momento di deduzione e decisività; non basta prospettare una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si realizza per la sola contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, ma solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge.
- In materia disciplinare, il datore di lavoro deve rispettare l’onere di contestazione specifica degli addebiti; elementi generici, privi di indicazioni di tempo, luogo e contenuto concreto, non possono sorreggere validamente il recesso.
- La registrazione di conversazioni tra colleghi sul luogo di lavoro, se effettuata dal dipendente per finalità difensive e per precostituirsi un mezzo di prova pertinente alla tutela giudiziale della propria posizione, non è automaticamente illecita né integra di per sé illecito disciplinare.
- Nella valutazione della legittimità del licenziamento deve distinguersi tra fatti posti a base dell’addebito e fatti ulteriori richiamati solo come contesto: se non contestati come elementi costitutivi dell’illecito o come recidiva, essi non possono essere utilizzati come autonomo fondamento del recesso.
- La tutela reale reintegratoria non si presume per il solo fatto che il rapporto sia regolato da una disciplina collettiva che richiami istituti applicabili a personale di livello inferiore; essa richiede un’espressa previsione normativa o contrattuale che estenda chiaramente tale effetto al dirigente.
- Nei rapporti di lavoro di enti pubblici economici opera un regime privatistico e la nozione di stabilità del rapporto a tempo indeterminato non è equiparabile, di per sé, alla stabilità reale propria di altri settori.
- Le clausole collettive che disciplinano sospensione cautelare, assegno alimentare e trattamento economico sono di stretta interpretazione quando prevedono ipotesi tassative di integrazione degli emolumenti.
- La liquidazione equitativa del danno in sede lavoristica è censurabile in cassazione solo se del tutto immotivata o macroscopicamente discostata dai parametri di comune अनुभवienza; non è sufficiente contrapporre una diversa quantificazione.
- L’eventuale mancato uso dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro è sindacabile solo se la parte ne abbia tempestivamente sollecitato l’esercizio e abbia indicato una concreta e decisiva base probatoria da integrare.
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