Cassazione Civile, Ordinanza n. 02439/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e dell’adesione del controricorrente. Ritenute rituali tali dichiarazioni, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso e con istanza di compensazione delle spese di lite secondo quanto richiesto dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del lavoratore, di clausole della contrattazione collettiva di settore che escludevano dal computo dell’intero periodo di apprendistato, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, una parte del servizio prestato. I giudici di merito hanno ritenuto nulle le clausole collettive e hanno riconosciuto al lavoratore l’integrale anzianità maturata durante l’apprendistato, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) ha sostenuto che la disciplina della L. n. 25/1955, art. 19 non fosse applicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante disciplinati dal D.Lgs. n. 276/2003, in quanto nuova fattispecie autonoma e residuale rispetto alla normativa previgente; (2) ha dedotto l’incompatibilità tra la vecchia disciplina e quella del D.Lgs. n. 276/2003 sul recesso, ritenendo che la nuova regolazione sostituisse integralmente la precedente e non preservasse l’anzianità; (3) ha contestato l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 19 L. n. 25/1955 e dell’accordo sindacale del 1 marzo 2006, sostenendo che la locuzione "considerare utile" consentisse alla contrattazione collettiva di graduare il riconoscimento del periodo di apprendistato e non imponesse il computo integrale; (4) ha escluso la configurabilità di una discriminazione indiretta per età ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con adesione della controparte e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia ritualmente proposta, con adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio.
L. n. 25 del 1955, art. 19
Nel merito della lite, i giudici di merito lo avevano ritenuto norma imperativa che impone il computo dell’apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio; tale profilo non è stato deciso in cassazione per intervenuta rinuncia.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57
Erano richiamati dalla ricorrente per sostenere l’autonomia e la specialità della disciplina dell’apprendistato professionalizzante rispetto alla normativa previgente; la Corte non si pronuncia nel merito per estinzione.
art. 12 preleggi
Invocato dalla ricorrente per la corretta interpretazione letterale e sistematica delle norme sull’apprendistato; non valutato nel merito per l’estinzione.
Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2
Richiamata per escludere la configurabilità di una discriminazione indiretta per età; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente formulata e accompagnata dall’adesione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, restano assorbiti tutti i motivi di ricorso e la Corte non si pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte, neppure se già affrontate dai giudici di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la dichiarazione di estinzione chiude il processo e rende irrilevante la verifica della fondatezza delle violazioni di legge prospettate con il ricorso.
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