Cassazione Civile, Ordinanza n. 02397/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, per molti anni, a una funzionaria dell'Agenzia fiscale di incarichi dirigenziali provvisori e reiterati, con trattamento economico corrispondente a quello dirigenziale. Dopo le pronunce amministrative e costituzionali che hanno inciso sulla disciplina degli incarichi temporanei ai funzionari, la lavoratrice ha agito davanti al giudice del lavoro chiedendo: in via principale, l'accertamento dell'esistenza fra le parti di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato o, in subordine, il riconoscimento del diritto all'assunzione/contrattualizzazione come dirigente di seconda fascia tramite scorrimento di graduatorie; in via ulteriore, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e per la mancata stabilizzazione. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda risarcitoria; la Corte d'appello, invece, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva respinto tutte le domande. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) invalidità dell'appello dell'Agenzia per erronea indicazione del legale rappresentante; 2) tardività dell'appello e violazione delle regole processuali sulle impugnazioni; 3) errata esclusione della tutela contro l'abuso di contratti a termine e mancata pronuncia sul danno; 4) violazione delle regole di giurisdizione sulla pretesa allo scorrimento di graduatorie; 5) e 6) errata qualificazione della vicenda come mansioni superiori/reggenza e non come rapporto dirigenziale a termine, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla direttiva 1999/70/CE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e di decisività; ha giudicato infondati i motivi sul merito, affermando che i conferimenti dirigenziali ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate non integravano la stipula di un autonomo rapporto dirigenziale a termine, ma si collocavano nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già esistente, con attribuzione di mansioni/incarichi superiori o di reggenza. Da ciò ha desunto l'inapplicabilità della disciplina sull'abuso del contratto a termine e l'assenza di un danno risarcibile in mancanza di condotte illegittime. Ha inoltre confermato che la domanda relativa allo scorrimento di graduatorie, così come prospettata, investiva l'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione e non un diritto soggettivo immediatamente azionabile davanti al giudice ordinario. Ha quindi escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputando la questione non rilevante o comunque già risolta dall'interpretazione interna adottata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva CE 1999/70/CE
la disciplina sull'abuso dei contratti a termine è ritenuta non applicabile perché la vicenda non riguarda un vero rapporto di lavoro a termine dirigenziale, ma un rapporto a tempo indeterminato con attribuzione di incarichi superiori
d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato dalla ricorrente per la disciplina sul lavoro a termine; la Corte esclude che la fattispecie vi rientri
d.lgs. n. 300 del 1999, art. 71
la norma è richiamata come fonte regolamentare delle regole di accesso alla dirigenza delle Agenzie fiscali
regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 24
non prevede la costituzione di un autonomo rapporto dirigenziale a termine con i funzionari, ma la loro investitura provvisoria a ricoprire l'incarico
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6
richiesto dalla ricorrente come modello di rapporto dirigenziale a termine; la Corte lo distingue dalla fattispecie in esame perché presuppone soggetti esterni ai ruoli dirigenziali e collocamento in aspettativa senza assegni
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52
richiamato per qualificare la vicenda come esercizio di mansioni superiori
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4
attribuisce al giudice amministrativo le controversie sullo scorrimento delle graduatorie quando la pretesa investe l'esercizio del potere discrezionale della P.A.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35
lo scorrimento delle graduatorie presuppone posti vacanti e requisiti attitudinali e professionali coerenti con la posizione
art. 153 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso sulla tempestività dell'appello
art. 327 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso sulla tempestività dell'appello
art. 335 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso sulla riunione/connessione delle impugnazioni
art. 334 c.p.c.
consente l'impugnazione tardiva incidentale nei limiti del termine previsto
art. 436 c.p.c.
termine rilevante per l'appello incidentale nel rito del lavoro
art. 91 c.p.c.
fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
richiamato in via analogica sulla questione del patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 267 TFUE
la Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale non è necessario se la questione non è rilevante o è già chiarita, o se non sussistono dubbi ragionevoli
art. 12 preleggi
richiamato nel ricorso come criterio interpretativo della normativa applicabile
art. 19 c.p.c.
Massime di principio
- Il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari già inseriti nei ruoli dell'amministrazione, quando avviene in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato preesistente, non integra la costituzione di un nuovo rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello previsto per soggetti esterni.
- Quando la vicenda riguarda l'attribuzione provvisoria di mansioni superiori o di reggenza a dipendenti già assunti a tempo indeterminato, non è applicabile la disciplina sull'abuso della reiterazione di contratti a termine, né può essere riconosciuto automaticamente un danno risarcibile in assenza di specifiche condotte illegittime.
- La domanda di scorrimento di graduatorie concorsuali, se si traduce nella contestazione della scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire o non coprire posti vacanti mediante graduatoria, attiene a una posizione di interesse legittimo devoluta al giudice amministrativo.
- Lo scorrimento delle graduatorie non costituisce un diritto soggettivo incondizionato degli idonei: presuppone la sussistenza di posti vacanti riferibili alla specifica procedura e il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, salvo diversa previsione normativa o contrattuale.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e decisive; la mancata trascrizione o indicazione puntuale degli atti e dei passaggi decisivi impedisce al giudice di legittimità di verificare la fondatezza della doglianza.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non è rilevante per la decisione, è già risolta da una giurisprudenza consolidata oppure la corretta interpretazione del diritto dell'Unione non lascia margini di dubbio ragionevole.
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