Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di differenze retributive proposta dal lavoratore contro la datrice di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la datrice al pagamento di una somma a titolo di spettanze retributive. Dopo il decesso dell'originario attore, l'erede è subentrato nel giudizio di appello. La Corte d'appello ha parzialmente accolto l'impugnazione della datrice e ha ridotto l'importo dovuto, sulla base di una CTU contabile che ha considerato, oltre alle somme ancora dovute al lavoratore, anche i contributi previdenziali già versati dalla datrice, ritenendo che non potessero essere duplicati. L'erede del lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, in modo cumulativo e promiscuo, violazione degli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il credito retributivo dovesse essere liquidato al lordo di ritenute fiscali e previdenziali e che la Corte territoriale avesse erroneamente operato la decurtazione al netto, con motivazione apparente e senza adeguata prova del pagamento dei contributi; con il secondo ha censurato la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, assumendo l'assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e per la confusione tra vizi di violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale, osservando inoltre che la sentenza di merito non aveva detratto ritenute fiscali ma soltanto contributi previdenziali già versati dalla datrice, tema effettivamente controverso e accertato in CTU. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato interamente inammissibile per difetto di specificità, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato la compensazione delle spese in ragione dell'esito globale della lite. Non sono state liquidate spese in cassazione per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte di cassazione ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o contraddittoria nella decisione impugnata
invocati dal ricorrente per dedurre vizi processuali nella valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura confusa e cumulativa, non idonea a fondare il sindacato di legittimità
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni, perché l'accertamento della regolarità contributiva è stato compiuto sulla base della CTU e della documentazione acquisita
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee sotto i diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., senza specificare i fatti decisivi omessi e senza distinguere correttamente violazioni di legge e vizi motivazionali
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per affermare l'inammissibilità per difetto di specificità e di pertinenza rispetto alla ratio decidendi
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione integrale in ragione dell'esito globale del giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, vizi processuali e vizio motivazionale senza una chiara distinzione dei profili dedotti e senza l'indicazione specifica dei fatti decisivi asseritamente omessi.
- La denuncia di motivazione apparente non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze di merito o della CTU quando la sentenza impugnata esponga, in modo complessivamente intelligibile, la ragione decisoria seguita dal giudice.
- In materia di differenze retributive, la liquidazione del credito del lavoratore va effettuata al lordo delle trattenute di legge; tuttavia la detrazione può riguardare i soli importi già effettivamente versati o comunque non più dovuti, se il giudice di merito accerta in fatto la regolarità contributiva e ciò risulti dalla motivazione letta nella sua interezza.
- La censura sulla quantificazione del credito non è proponibile in cassazione come mera contestazione degli esiti contabili della CTU, se non si confronta specificamente con la ratio decidendi e con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudice la fondi sull'esito globale della controversia; la censura è inammissibile se non si confronta con tale motivazione concreta.
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