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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02394/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un gruppo di lavoratori aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società cessionaria di un ramo d'azienda, con decorrenza dall'1.1.2003, oltre all'ordine di assunzione e al pagamento di retribuzioni e contributi. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, respingendo le domande, ritenendo che dalle risultanze istruttorie non emergesse l'appartenenza dei lavoratori al ramo ceduto ai sensi dell'art. 2112 c.c. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione denunciando, in sostanza: a) vizi di motivazione e asserita apparenza della motivazione; b) omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c.; c) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c.; d) violazione dell'art. 2112 c.c. e, secondo la loro prospettazione, anche degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il personale addetto a funzioni di supporto dovesse essere attratto nel ramo ceduto secondo criteri oggettivi e di correttezza e buona fede. La società resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione però respinta perché applicabile il previgente termine annuale dell'art. 327 c.p.c., dato che il giudizio era stato instaurato prima della riforma del 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, ma ha escluso la specificità e la pertinenza delle censure: alcune doglianze erano formulate in modo promiscuo o generico; la pretesa omessa pronuncia in realtà riguardava un quesito giuridico e non una domanda non esaminata; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era correttamente dedotto perché i ricorrenti contestavano la valutazione di deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; le censure di violazione di legge non confrontavano in modo puntuale le norme invocate con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, che era l'assenza di prova dell'appartenenza dei ricorrenti al ramo ceduto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    La modifica del termine lungo da un anno a sei mesi, introdotta dalla L. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma; per i giudizi anteriori resta applicabile il previgente termine annuale.

  • art. 2112 c.c.

    La censura di violazione della norma è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi; nel caso, la Corte d'appello aveva escluso in fatto l'appartenenza dei lavoratori al ramo ceduto.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione di violazione dell'onere della prova è inammissibile se non indica in modo specifico quale inversione o errata applicazione del riparto probatorio sia stata compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la doglianza riguarda un quesito giuridico astratto e non una vera domanda con petitum e causa petendi; la censura deve essere specifica e pertinente alla domanda effettivamente proposta.

  • art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

    Il vizio processuale deve essere dedotto in modo specifico e coerente con il contenuto della sentenza; non basta una generica lamentela sulla motivazione o sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di deduzioni difensive o argomentazioni.

  • art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con chiara indicazione delle norme violate, del loro precetto e del confronto con la sentenza impugnata; la Corte non può svolgere una ricerca esplorativa della norma o del vizio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare gli atti e documenti necessari a supporto della censura sul fatto decisivo omesso.

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta con puntuale raffronto tra norma e statuizione impugnata; censure generiche o sovrapposte ad altri vizi sono inammissibili.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza nella ricostruzione dell'appartenenza del personale ai rami aziendali, ma la censura è stata ritenuta non specifica e non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di buona fede nell'assegnazione del personale ai rami aziendali, ma la Corte ha escluso una censura specifica e coerente con la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipici dedotti; non è ammissibile una mescolanza indistinta di violazione di legge, omesso esame e vizi processuali.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la mancata decisione su una vera domanda o eccezione, non la mancata risposta a un quesito giuridico astratto o a una mera prospettazione argomentativa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
  • La denuncia di violazione di legge richiede il confronto puntuale tra il contenuto precettivo della norma invocata e la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale non adeguatamente scalfito, la censura è inammissibile.
  • In materia di trasferimento di ramo d'azienda, la questione dell'appartenenza del personale al ramo ceduto è anzitutto questione di fatto, che deve essere attaccata con motivi specifici e pertinenti.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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