Sentenza del 13/04/2023 n. 9913 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Villa Regina Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva confermato gli avvisi di accertamento TARSU 2012 relativi a unità immobiliare del Comune di Grottaminarda. I motivi (quattordici) denunciavano, tra l'altro: incompetenza territoriale; violazione del principio di non contestazione; difformità tra superfici indicate negli avvisi e nella perizia di parte (aree coperte e scoperte, parcheggi e viabilità interna); illegittimità del regolamento comunale e irregolare applicazione delle tariffe; carenza motivazionale degli avvisi; mancanza del potere impositivo comunale per competenze provinciali; omissione di pronunce su eccezioni preliminari e sulle sanzioni applicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la competenza territoriale era regolare (art. 4 D.Lgs. 546/1992, distribuzione tabellare); il Comune poteva rettificare le superfici attingendo ai dati catastali e all'interscambio con l'Agenzia (e la denuncia deve essere almeno l'80% della superficie catastale per gli immobili ordinari); l'omessa o infedele denuncia preventiva da parte del contribuente preclude la possibilità, in giudizio, di invocare ex novo l'esenzione per non produttività di rifiuti; le aree destinate a parcheggio o a viabilità interna sono, in via presuntiva, produttive di rifiuti e quindi tassabili salvo prova preventiva e documentata del contrario; la perizia di parte non è stata ritenuta decisiva né idonea a superare l'onere di denuncia; la differenziazione delle tariffe e la delibera comunale non sono state ritenute illegittime di per sé; le sanzioni per omessa/infedele denuncia sono applicabili. Sono state respinte le questioni di incompetenza dell'ente e di vizio motivazionale degli atti impositivi. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 4
Stabilisce la regola di competenza territoriale delle Commissioni tributarie; la CTR ha applicato correttamente la regola della "distribuzione tabellare" tra sezioni distaccate.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti ... qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate"
Le esenzioni per non produttività di rifiuti sono eccezioni alla regola e richiedono preventiva denuncia o variazione e documentazione oggettiva; senza quella denuncia il contribuente non può far valere l'esenzione in sede contenziosa.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 3 (come integrato)
"A decorrere dal 1 gennaio 2005 ... la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale..."
I Comuni possono utilizzare i dati catastali e, in caso di dichiarazione inferiore all'80% o di omessa denuncia, rettificare la superficie e notificare l'avviso di accertamento.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 340
Ha modificato il D.Lgs. 507/1993 richiedendo l'applicazione della regola dell'80% della superficie catastale per le denunce TARSU.
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013, prot. n. 39724/2013
"Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie..."
Regola le modalità tecniche di accesso dei Comuni ai dati catastali; legittima l'uso di tali dati per rettifiche d'ufficio delle superfici imponibili.
D.L. 30 novembre 2009, n. 195, art. 11 (commi citati, tra cui il 5-bis)
"Per gli anni 2010, 2011 e 2012 ... la TARSU e la TIA sono 'calcolate dai comuni' sulla base di due distinti costi..."
Specificava la ripartizione di funzioni e il meccanismo per il calcolo dei tributi tra Province e Comuni per il periodo di transizione; la Corte ha ritenuto legittimo che il Comune riscuotesse la TARSU per le attività di sua competenza.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Statuto del contribuente: principio di trasparenza e obbligo motivazionale degli atti impositivi; la Corte ribadisce che l'avviso deve consentire la conoscenza della pretesa ma non richiede l'enunciazione di tutte le indagini svolte dall'ente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 65, 68, 69
Norme relative alla quantificazione della tassa e ai criteri tariffari: la delibera comunale che differenzia le tariffe per categorie (es. attività di ristorazione vs civili abitazioni) è in linea di principio legittima, purché la relazione tra tariffe e costi del servizio sia ragionevole.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (rubriche dei motivi di cassazione)
Riferimento formale ai motivi di cassazione invocati (vizii di procedura, motivazione, omesso esame, ecc.); la Corte valuta la sussistenza dei vizi individuati con i parametri di ammissibilità e merito.
Massime di principio
- Per ottenere esenzioni o riduzioni TARSU è obbligatorio presentare la denuncia originaria o la denuncia di variazione che indichi e documenti le aree e i motivi dell'esclusione; l'assenza di tale denuncia preclude, di regola, la prova ex post in giudizio.
- I Comuni possono rettificare d'ufficio le superfici imponibili attingendo ai dati catastali e alle modalità di interscambio con l'Agenzia delle Entrate; la regola pratica è che la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80% di quella catastale per immobili ordinari.
- Le aree scoperte adibite a parcheggio o a viabilità interna sono presumibilmente produttive di rifiuti e quindi tassabili, salvo che il contribuente non provi preventivamente e documentalmente il contrario nella denuncia.
- La perizia stragiudiziale di parte costituisce elemento indiziario: la sua mera produzione non annulla l'onere di denuncia né è di per sé idonea a costituire prova decisiva contro una rettifica d'ufficio basata su dati catastali.
- La legittimità della differenziazione tariffaria operata dal Comune (categorie diverse come alberghi/ristorazione vs abitazioni) è ammessa, salvo comprovati vizi di legittimità della delibera e incoerenze macroscopiche rispetto ai costi del servizio.
- Il principio di "non contestazione" non impedisce all'ente impositore di sostenere in giudizio argomentazioni diverse che giustifichino il rigetto dell'impugnativa del contribuente, specie quando l'ente abbia chiesto il rigetto dell'intera domanda.
- In caso di omessa o infedele denuncia si possono applicare sanzioni amministrative; presentare una dichiarazione parziale basata su una autonoma valutazione di non assoggettabilità non esime dall'obbligo di denuncia e dal relativo rischio sanzionatorio.
- Questioni procedurali come competenza territoriale o omissioni di pronuncia vanno valutate secondo l'iter processuale concreto; in presenza di pronunce che decidono il merito senza necessità di nuovi accertamenti, può essere evitata la cassazione per omessa pronuncia.
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