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Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 9845 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione autografa del funzionario competente; 2) nullità della cartella per omessa o insufficiente motivazione, in violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul contenuto degli atti impositivi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima questione la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la mancata sottoscrizione della cartella non implica la nullità dell'atto quando la riferibilità della cartella all'Autorità emittente non è dubbia e la legge non richiede espressamente l'autografia; il modello ministeriale della cartella non prevede la sottoscrizione ma l'intestazione e l'indicazione della causale tramite codice. Sulla seconda questione il motivo è stato dichiarato inammissibile per vizio di specificità e perché attiene a valutazioni di merito; comunque la Corte ha anche ritenuto infondato il vizio sul piano sostanziale: la cartella che rinvia a un precedente atto impositivo già notificato non deve ripetere integralmente la motivazione e non è nulla se il contribuente ha già conosciuto e contestato quel presupposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (Euro 7.500,00 per compensi + Euro 200,00 spese, più rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ove dovuti).

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione autografa dell'esattore ma l'intestazione e l'indicazione della causale tramite codice; quindi l'assenza di firma non comporta automaticamente la nullità quando l'atto è comunque riferibile all'organo competente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4

    La violazione della disposizione relativa alla sottoscrizione, in assenza di sanzione espressa, non determina la nullità dell'atto; inoltre il contribuente che ne lamenta la carenza deve dimostrarla, ad esempio tramite istanza di accesso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    Per l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA la sottoscrizione del responsabile è richiesta e la sua omissione determina nullità; tale regime è distinto da quello della cartella esattoriale.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi si applica, ma la cartella di pagamento che rinvia a un precedente atto impositivo già noto al contribuente non deve ripetere integralmente la motivazione; la motivazione serve a permettere il controllo del contribuente, e manca il vizio quando il contribuente ha effettiva conoscenza del presupposto impositivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma richiamata per le censure di legittimità; la Corte osserva i limiti del ricorso per cassazione, con particolare riguardo alla specificità delle censure richieste.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Disciplina del rito tributario che non attribuisce specialità tali da escludere i limiti di sindacato della Cassazione; il ricorso in materia tributaria è soggetto ai consueti limiti di legittimità.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 549, art. 1, comma 87

    In caso di atti prodotti da sistemi informatici la sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, secondo quanto previsto e disciplinato.

  • art. 348-ter c.p.c. e D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    Richiamate per il principio della 'doppia conforme': nelle ipotesi di sentenze di merito conformi la possibilità di sindacare la motivazione in Cassazione è molto limitata; ciò rende inammissibili talune censure di mera rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione autografa sulla cartella di pagamento non determina automaticamente la nullità: occorre verificare se la legge prescrive espressamente l'autografia e se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo emittente.
  • Se la cartella di pagamento si limita a rinviare a un precedente atto impositivo già notificato e conosciuto dal contribuente, non è necessario che la cartella ripeta integralmente la motivazione; la carenza motivazionale rileva solo quando la cartella costituisce il primo e unico atto impositivo.
  • Il contribuente che contesta la riferibilità o la formalità della cartella deve fornire prove concrete (es. istanza di accesso per comprovare assenza di firme o timbri); sussiste una presunzione di legittimità del ruolo esattoriale che grava sul contribuente.
  • Gli avvisi di accertamento e le cartelle seguono regimi differenti: per alcuni atti impositivi la firma è requisito essenziale e la sua omissione può comportare nullità, mentre per la cartella la regola è più flessibile se la legge o il modello ministeriale non richiedono l'autografia.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie: le censure che di fatto chiedono la riconsiderazione delle valutazioni di fatto sono inammissibili e devono essere prospettate come vizi di motivazione con i requisiti di specificità richiesti.
  • La disciplina sulla 'doppia conforme' limita ulteriormente il sindacato sulla motivazione delle sentenze di merito, rendendo più difficile ottenere accoglimento per censure che si fondano su valutazioni probatorie ripetute in decisioni conformi.

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