Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 359 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contesta la detrazione integrale dell'IVA operata dalla società V. A. s.r.l. per gli anni 2014 e 2015, sostenendo che la società ha emesso fatture per corrispettivi esenti (compenso per la concessione in garanzia ipotecaria a favore della controllante) e avrebbe dovuto applicare il meccanismo del pro-rata di detraibilità ex artt. 19 e 19‑bis DPR 633/1972; la società resistente ha sostenuto che l'attività di concessione dell'ipoteca era un'operazione finanziaria occasionale e non rientrante nell'attività propria immobiliare effettivamente svolta, per cui le operazioni esenti non devono concorrere al pro-rata.

La decisione

La Corte regionale ha riunito gli appelli e li ha respinti. Ha confermato le sentenze di primo grado che avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che la concessione dell'ipoteca fosse un'operazione occasionale e non funzionalmente collegata all'attività immobiliare propria della società; pertanto le operazioni esenti in questione non concorrono al calcolo del pro-rata e la detrazione dell'IVA è legittima. L'Agenzia è condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR n. 633/1972, art. 10, n. 8

    sono esenti dall'imposta "le locazioni e gli affitti di fabbricati"

    La norma individua le locazioni/affitti esenti; le operazioni esenti rilevano ai fini del pro-rata salvo che non costituiscano attività propria del soggetto passivo.

  • DPR n. 633/1972, art. 19, comma 5

    Disciplina la riduzione della percentuale di detrazione per le operazioni non imponibili/esenti; il calcolo del pro-rata deve tener conto delle operazioni esenti salvo le eccezioni previste da art. 19‑bis.

  • DPR n. 633/1972, art. 19‑bis, commi 1 e 2

    per il calcolo della percentuale di detrazione ... non si tiene conto ... quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo e siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10

    La Corte ha interpretato il concetto di "attività propria" in senso qualitativo: non è una valutazione meramente quantitativa, ma occorre accertare se l'operazione sia effettivamente svolta e funzionalmente collegata all'attività d'impresa; le operazioni esenti occasionali e non funzionalmente connesse non concorrono al pro-rata.

  • DPR n. 633/1972, art. 19‑bis, comma 1, lett. i)

    "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati... a destinazione abitativa... salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione"

    La norma limita la detraibilità relativa a specifici beni immobili; la Corte richiama il quadro normativo per distinguere le ipotesi in cui sussiste una limitazione automatica dalla fattispecie oggetto del giudizio.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 29

    Norma processuale richiamata per disporre la riunione degli appelli aventi medesimo oggetto e parti.

  • Giurisprudenza (Cass. Civ., sent. n. 7654/2017)

    Richiamata per confermare il principio secondo cui "attività propria" va valutata in base all'attività effettivamente svolta e possono essere ricomprese nell'attività propria anche attività non espressamente indicate nell'oggetto sociale, purché concretamente e regolarmente esercitate; la corte applica tale principio distinguendo le attività occasionali da quelle funzionalmente integrate.

Massime di principio

  • Il requisito di "attività propria" ai fini dell'esclusione dal pro-rata va valutato in termini qualitativi e di effettiva continuità/funzionalità rispetto all'attività d'impresa, non solo con parametri quantitativi.
  • Operazioni finanziarie isolate e occasionali, non funzionalmente collegate all'attività principale dell'impresa, generalmente non concorrono al calcolo del pro-rata e non impediscono la detrazione integrale dell'IVA sui costi collegati.
  • Se l'operazione esente è abituale, regolare e funzionalmente integrata nel modello d'impresa, rileverà nella determinazione del pro-rata.
  • La prova della natura occasionale o della mancata integrazione funzionale spetta in pratica all'Amministrazione che contesta la detrazione; la documentazione contabile e l'andamento del fatturato sono elementi decisivi.
  • In presenza di dubbio, è utile produrre documentazione che dimostri l'assenza di continuità (es. fatturazione cessata negli esercizi successivi, bilanci, scarsa incidenza sul volume d'affari) per escludere il concorso al pro-rata.
  • La giurisprudenza può riconoscere come "attività propria" attività non scritte nell'oggetto sociale ma concretamente e regolarmente svolte; va quindi valutata la regolarità e la finalità funzionale dell'operazione rispetto all'attività principale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.