Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Ingiunzione fiscale - R.D. 639/1910 - preventiva formazione del ruolo - visto di esecutività - non necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava ingiunzioni di pagamento ex R.D. 14/04/1910 n.639 (per IMU e TARI) deducendone la nullità per vizi formali: l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dalla formazione del ruolo e priva del visto di esecutività; chiedeva la sospensione e l'annullamento delle ingiunzioni.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto infondata la censura sulla mancanza del ruolo e del visto di esecutività: dall'abrogazione del visto pretorile (art.229 D.Lgs. 51/1998) l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è esecutiva di diritto e non richiede formazione preventiva del ruolo né visto di esecutività quando la riscossione è effettuata direttamente dal Comune. Le disposizioni successive (es. L.160/2019) non hanno introdotto la nullità per mancanza del ruolo e non si applicano retroattivamente all'atto impugnato. Condanna dell'appellante alle spese pari a €4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (art. 2 e testo complessivo)

    L'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 costituisce titolo idoneo alla riscossione coattiva delle entrate locali; è atto amministrativo contenente l'ordine di pagamento.

  • D.Lgs. 19/02/1998, n. 51 (art. 229)

    Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto

    Con l'abrogazione del visto pretorile gli atti amministrativi, ivi compresa l'ingiunzione fiscale, sono considerati esecutivi di diritto e non necessitano più del visto di esecutività.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 70 (art. 7, comma 2, lett. gg) quater)

    Conferma che i comuni possono effettuare la riscossione coattiva delle entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo.

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 792 e ss.)

    Le novità sulla riscossione degli enti locali non hanno introdotto la nullità dell'ingiunzione per la mancanza del ruolo; hanno semmai chiarito ed esteso efficacia esecutiva di altri atti, ma non hanno modificato il regime dell'ingiunzione già esecutiva.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 (art. 32) e altre norme di riferimento (es. D.Lgs. 446/1997 art.52; L. 296/2006 commi 161 e 163)

    Tali norme, richiamate dalla ricorrente, non prevedono la nullità dell'ingiunzione per mancanza del ruolo: indicano invece che la formazione del ruolo è richiesta se la riscossione viene affidata a soggetti esterni (agenti della riscossione/concessionari), come prova della certezza e liquidità del credito.

Massime di principio

  • L'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, firmata dal funzionario responsabile, è titolo esecutivo di diritto dopo l'abrogazione del visto pretorile (art.229 D.Lgs.51/1998) e pertanto non richiede visto di esecutività.
  • La formazione del ruolo e il visto di esecutività sono necessari solo quando l'ente affida la riscossione a un concessionario o ad un agente della riscossione: in quel caso il ruolo prova certezza e liquidità del credito.
  • L'assenza del ruolo o del visto non configura di per sé causa di nullità dell'ingiunzione fiscale; il diritto tributario applica il principio di tassatività delle cause di nullità.
  • Le modifiche normative successive all'atto impugnato (es. Legge 160/2019) non si possono invocare retroattivamente per determinare la nullità di un atto formato anteriormente, salvo che la norma preveda espressamente diversamente.
  • In un controllo difensivo occorre verificare: a) quale modalità di riscossione è stata adottata (diretta vs. tramite concessionario); b) la sottoscrizione e competenza del funzionario responsabile; c) eventuali vizi sostanziali o di notifica che possano effettivamente incidere sulla validità dell'atto.
  • Se si contesta l'ingiunzione per mancanza di ruolo/visto, la difesa dovrebbe documentare che la riscossione era invece affidata a terzi e che mancava la prova di certezza e liquidità del credito; altrimenti l'eccezione è destinata a non essere accolta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.