Sentenza del 13/04/2023 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Ingiunzione fiscale - R.D. 639/1910 - preventiva formazione del ruolo - visto di esecutività - non necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava ingiunzioni di pagamento ex R.D. 14/04/1910 n.639 (per IMU e TARI) deducendone la nullità per vizi formali: l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dalla formazione del ruolo e priva del visto di esecutività; chiedeva la sospensione e l'annullamento delle ingiunzioni.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto infondata la censura sulla mancanza del ruolo e del visto di esecutività: dall'abrogazione del visto pretorile (art.229 D.Lgs. 51/1998) l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è esecutiva di diritto e non richiede formazione preventiva del ruolo né visto di esecutività quando la riscossione è effettuata direttamente dal Comune. Le disposizioni successive (es. L.160/2019) non hanno introdotto la nullità per mancanza del ruolo e non si applicano retroattivamente all'atto impugnato. Condanna dell'appellante alle spese pari a €4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (art. 2 e testo complessivo)
L'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 costituisce titolo idoneo alla riscossione coattiva delle entrate locali; è atto amministrativo contenente l'ordine di pagamento.
D.Lgs. 19/02/1998, n. 51 (art. 229)
Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto
Con l'abrogazione del visto pretorile gli atti amministrativi, ivi compresa l'ingiunzione fiscale, sono considerati esecutivi di diritto e non necessitano più del visto di esecutività.
D.L. 6 luglio 2011, n. 70 (art. 7, comma 2, lett. gg) quater)
Conferma che i comuni possono effettuare la riscossione coattiva delle entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 792 e ss.)
Le novità sulla riscossione degli enti locali non hanno introdotto la nullità dell'ingiunzione per la mancanza del ruolo; hanno semmai chiarito ed esteso efficacia esecutiva di altri atti, ma non hanno modificato il regime dell'ingiunzione già esecutiva.
Tali norme, richiamate dalla ricorrente, non prevedono la nullità dell'ingiunzione per mancanza del ruolo: indicano invece che la formazione del ruolo è richiesta se la riscossione viene affidata a soggetti esterni (agenti della riscossione/concessionari), come prova della certezza e liquidità del credito.
Massime di principio
- L'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, firmata dal funzionario responsabile, è titolo esecutivo di diritto dopo l'abrogazione del visto pretorile (art.229 D.Lgs.51/1998) e pertanto non richiede visto di esecutività.
- La formazione del ruolo e il visto di esecutività sono necessari solo quando l'ente affida la riscossione a un concessionario o ad un agente della riscossione: in quel caso il ruolo prova certezza e liquidità del credito.
- L'assenza del ruolo o del visto non configura di per sé causa di nullità dell'ingiunzione fiscale; il diritto tributario applica il principio di tassatività delle cause di nullità.
- Le modifiche normative successive all'atto impugnato (es. Legge 160/2019) non si possono invocare retroattivamente per determinare la nullità di un atto formato anteriormente, salvo che la norma preveda espressamente diversamente.
- In un controllo difensivo occorre verificare: a) quale modalità di riscossione è stata adottata (diretta vs. tramite concessionario); b) la sottoscrizione e competenza del funzionario responsabile; c) eventuali vizi sostanziali o di notifica che possano effettivamente incidere sulla validità dell'atto.
- Se si contesta l'ingiunzione per mancanza di ruolo/visto, la difesa dovrebbe documentare che la riscossione era invece affidata a terzi e che mancava la prova di certezza e liquidità del credito; altrimenti l'eccezione è destinata a non essere accolta.
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