Sentenza del 13/04/2023 n. 9832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella esattoriale relativa alla TARSU 2002; la ricorrente denunciava la decadenza dei termini per accertamento e riscossione e la mancanza del presupposto impositivo per essere un'area portuale. Successivamente il Comune produsse la documentazione attestante la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento presupposto; la ricorrente eccepì allora la nullità della notifica per mancanza della relata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso per nullità della notifica in assenza di relata e quindi annullato la cartella. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l'appello del Comune, ha ritenuto che la mancata allegazione della relata non comportasse nullità quando la notifica sia avvenuta tramite servizio postale dall'amministrazione, e inoltre ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata tempestivamente e specificamente proposta in primo grado o come 'motivo nuovo' notificato alla controparte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Marina Villasimius Srl confermando la decisione della CTR: in caso di notifica diretta tramite servizio postale la mancanza della relata costituisce, al più, irregolarità; inoltre i nuovi motivi devono essere proposti nei termini e modi previsti dal processo tributario e l'imputazione tardiva in memoria illustrativa non è idonea a introdurli.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Delimita l'oggetto del giudizio tributario ai motivi di impugnazione indicati nel ricorso introduttivo; impedisce di introdurre nuovi motivi in memoria salvo i casi tassativi di 'deposito di documenti non conosciuti'.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Consente il deposito di memorie illustrative fino a 10 giorni prima dell'udienza, le quali servono ad argomentare i motivi già dedotti e non a proporne di nuovi.
L. n. 890 del 1982, art. 3
Regola modalità e rilevanza della relata di notificazione in caso di notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario; tuttavia non impone obbligatoriamente la relata quando l'amministrazione usa il servizio postale secondo le norme specifiche.
L. n. 890 del 1982, art. 14
Prevede la possibilità per l'amministrazione di eseguire notifiche avvalendosi direttamente del servizio postale; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario.
Codice civile, art. 1335
Presunzione di conoscenza per la dichiarazione pervenuta nel luogo di destinazione: l'arrivo della comunicazione nell'indirizzo del destinatario fa ritenere consegnata la notifica, superabile solo provando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 60, 148, 149 c.p.c.
Rimarcano le diverse regole e formalità connesse alle notifiche, identificando la funzione della relata quando interviene l'ufficiale giudiziario; non ostano però all'utilizzo del servizio postale diretto da parte dell'amministrazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma sanzionatoria/procedurale sulle spese di giudizio in materia tributaria; qui richiamata per la determinazione dell'ulteriore importo eventualmente dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Se l'ente impositore notifica direttamente tramite servizio postale e risulta allegato l'avviso di ricevimento compilato, la mancata relata non determina di norma la nullità della notifica ma al più una irregolarità; la notifica si presume avvenuta salvo prova contraria della impossibilità di prendere cognizione.
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è vincolato ai motivi di impugnazione indicati nel ricorso introduttivo; memorie illustrative servono solo a sviluppare motivi già dedotti e non possono introdurne di nuovi, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 24 D.Lgs. 546/1992.
- Se il giudice di merito decide basandosi su più ragioni autonome (rationes decidendi), la parte soccombente deve impugnare tutte le ragioni poste a fondamento della decisione; l'attacco limitato a una sola ratio può rendere inammissibile il ricorso per cassazione.
- Qualora il Comune (o altra amministrazione) produca documenti in corso di causa che dimostrano l'avvenuta notifica, il contribuente deve tempestivamente e specificamente dedurre l'eventuale nullità o irregolarità con i mezzi processuali previsti (motivi nuovi notificati alla controparte), non limitandosi a una memoria illustrativa.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e produrre ogni elemento probatorio relativo alla ricezione (avviso di ricevimento), sollevare tempestivamente contestazioni sulla notifica e, se necessario, considerare impugnazioni incidentali o motivi nuovi entro i termini e nelle forme previste dalla normativa tributaria.
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