Sentenza del 13/04/2023 n. 9851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale sostenendo che il servizio di raccolta rifiuti non veniva svolto dal Comune all'interno dell'area interportuale ma solo sulle strade di collegamento, essendo la raccolta interna affidata a soggetti privati; ne conseguirebbe il diritto alla riduzione della TARI ai sensi della L. 31/12/2013 n.147 (commi 656 e 657) e del D.Lgs. 507/1993 art.59. È stato censurato altresì l'accertamento di fatto del giudice territoriale ritenuto erroneo nella parte in cui affermava lo svolgimento del servizio comunale “porta a porta” nell'interporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per la determinazione della misura della riduzione della TARI. La Corte ha ritenuto pacifico che il Comune ha svolto il servizio solo sulle strade di accesso e non all'interno dell'area interportuale (servizio qui svolto da soggetto privato), e ha stabilito che tale situazione rientra nella fattispecie della riduzione obbligatoria prevista dall'art.1, comma 657, L.147/2013 (riduzione non superiore al 40% da graduare in relazione alla distanza dal punto di raccolta). La quantificazione percentuale della riduzione è rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
Legge 31 dicembre 2013, n.147, art.1, commi 641, 656, 657
Definisce il presupposto della TARI (possesso o detenzione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti) e prevede riduzioni obbligatorie: comma 656 (riduzione fino al 20% per mancato o gravemente irregolare svolgimento del servizio) e comma 657 (riduzione fino al 40% per zone in cui la raccolta non viene effettuata, graduabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta).
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, art.59
Norma previgente sulla TARSU dalla quale discendono principi estendibili alla TARI: disciplina l'onere probatorio del contribuente che chiede la riduzione per mancata erogazione del servizio e distingue tra istituzione/attivazione del servizio e suo concreto svolgimento.
D.L. 6 dicembre 2011, n.201, art.14
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'impugnazione; contestualizza aspetti normativi del settore tributario/tributi locali anche se la decisione si è basata soprattutto sulla L.147/2013 e sulla giurisprudenza applicativa.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152
Normativa ambientale citata nella costellazione delle norme di riferimento; non centrale nella motivazione della Cassazione, che ha deciso sulla base della disciplina tributaria e della mancata prestazione del servizio.
Delibere e determinazioni comunali (es. Delib. Giunta Comunale n.72/2014, n.75/2013; Del. Commissariale n.90/1994; Del. Consiliare n.66/1998; Det. Dirig. Comune di Nola 18/05/2010)
Atti amministrativi richiamati dalle parti: la Corte ha precisato che accordi/determina dirigenziale relativi a specifici anni (es. transazione per 2006-2009) non vincolano le annualità successive; la verifica dell'effettivo svolgimento del servizio resta questione di fatto per il giudice di merito.
Massime di principio
- Se il Comune ha istituito il servizio rifiuti ma non lo svolge concretamente in una zona significativa del territorio, il contribuente può ottenere la riduzione obbligatoria della TARI (fino al 40% ai sensi dell'art.1, comma 657, L.147/2013).
- L'onere della prova spetta al contribuente che invoca la riduzione: bisogna dimostrare periodo, zona concreta, modalità di raccolta effettivamente non erogata e distanza dal punto di raccolta più vicino.
- La riduzione è graduabile in base all'entità del disservizio (es. distanza chilometrica dal punto di raccolta) e la sua misura concreta è rimessa al giudice di merito a seguito di accertamento fattuale.
- La riduzione non costituisce esenzione né risarcimento danni e non richiede che il Comune sia stato colpevole: è una temperazione dell'imposizione in presenza di mancata prestazione del servizio.
- Decisioni transattive o accordi amministrativi riferiti a specifiche annualità non hanno efficacia vincolante per annualità diverse; ogni anno fiscale richiede una verifica autonoma dei fatti.
- La presenza di un servizio privato svolto all'interno dell'area (per conto degli operatori interportuali) è elemento che favorisce la concessione della riduzione, purché provato che il Comune non svolge la raccolta nella zona interessata.
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