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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla cessione di un ramo d'azienda, con rideterminazione dell'avviamento del compendio trasferito da euro 5.667.046,00, dichiarati in atto, a euro 11.088.936. La società contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la domanda, respingendo la pretesa erariale. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che la CTR avesse applicato erroneamente tale disciplina; 2) violazione della disciplina sulla motivazione dell'atto impositivo e dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la contestazione del metodo di stima dell'avviamento, senza che ciò risultasse dall'atto impugnato o dal primo grado; 3) violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per asserita motivazione meramente apparente della sentenza di merito. La contribuente ha resistito eccependo anche il giudicato e l'inammissibilità di alcuni motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente, osservando che non può parlarsi di giudicato esterno quando si tratta della stessa sentenza e quindi manca l'alterità del giudizio. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto l'atto di rettifica e liquidazione, né ne aveva indicato specificamente il contenuto, la fase processuale e la collocazione nei fascicoli. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché, sotto la veste della violazione di legge, la censura tendeva in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, non più sindacabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo le ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, che la sentenza impugnata non presentava. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome e la mancata caduta di quelle già esaminate rendeva comunque inutile scrutinare la censura residua. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dall'Agenzia per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non esamina il merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere che la contestazione del metodo di stima dell'avviamento costituirebbe domanda/eccezione nuova; la Corte non entra nel merito del motivo per inammissibilità o difetto di interesse.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato nel terzo motivo in combinato disposto con altre norme sulla motivazione dell'atto e della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza al di sopra del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio di legittimità invocata per violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma del vizio di legittimità invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, con riduzione del sindacato sul vizio motivazionale al minimo costituzionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancanza di specifica indicazione/trascrizione dei documenti su cui si fonda il ricorso determina l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo implicitamente nel principio sull'onere di specifica indicazione degli atti e documenti, quale regola del carico processuale del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su atti o documenti processuali, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto, la fase in cui sono stati prodotti e la loro collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • La censura di motivazione apparente è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del merito o contesta solo la persuasività della motivazione, se la sentenza contiene una motivazione non meramente apparente.
  • Se una decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e una di esse resiste al vaglio di legittimità, le censure relative alle altre possono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Non sussiste un giudicato esterno deducibile come tale quando si invoca la medesima sentenza già resa nello stesso giudizio: l'efficacia del giudicato presuppone l'alterità del processo.

Come è indicizzato

MaterieRettificaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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