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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08362/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due società hanno impugnato il decreto della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, delle loro istanze volte: in via principale, ad accertare l’esistenza di una società di fatto tra una società già fallita, alcune persone fisiche e un’altra società; a dichiararne il fallimento in estensione e quello dei soci illimitatamente responsabili; in via subordinata, ad accertare una holding di fatto tra le sole persone fisiche e il relativo fallimento; e, in ogni caso, ad accertare l’avvenuto trasferimento d’azienda dalla società fallita alla nuova società, con conseguente responsabilità di quest’ultima per i debiti della cedente ex art. 2560, comma 2, c.c. e la sua dichiarazione di fallimento. Con nove motivi i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, nullità e vizi motivazionali del decreto, violazione delle norme sulla motivazione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata valutazione di documenti e prove, erronea applicazione delle norme su azienda e trasferimento d’azienda, omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione delle norme fallimentari e sulla responsabilità del cessionario per i debiti aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, contro il decreto che rigetta l’istanza di fallimento, anche in estensione ex art. 147 l.fall., o conferma tale rigetto, non è esperibile ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché si tratta di provvedimenti privi di attitudine al giudicato e non esiste un diritto all’altrui fallimento. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato per individuare gli elementi costitutivi del contratto sociale e quindi della società di fatto: esercizio comune di un’attività, conferimenti, partecipazione a utili e perdite.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    Invocato dai ricorrenti per affermare la responsabilità della cessionaria per i debiti della cedente risultanti dalle scritture contabili in caso di trasferimento d’azienda.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La Corte ribadisce che non è ammesso ricorso per cassazione avverso il decreto che rigetta l’istanza di fallimento o conferma tale rigetto, perché il provvedimento non è idoneo al giudicato.

  • art. 147 l.fall.

    Richiamato nel principio che esclude l’ammissibilità del ricorso per cassazione anche contro il rigetto dell’istanza di fallimento in estensione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata nei motivi di ricorso per denunciare nullità del decreto per asserita carenza o apparenza della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per lamentare un’erronea valutazione delle prove e dei documenti prodotti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare il giudizio di fatto e la valutazione della prova documentale e delle presunte confessioni stragiudiziali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare pretesa non corrispondenza tra domanda e pronuncia.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul marchio e sull’azienda per censurare la qualificazione della diversità tra le attività d’impresa.

  • art. 2563 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella dedotta erronea valutazione del marchio e della sua utilizzazione comune.

  • art. 2565 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento al marchio e alla presunta comunanza aziendale.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato per sostenere che alcuni contenuti di pagine web e social integrerebbero confessione stragiudiziale.

  • art. 2731 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla confessione per attribuire valore confessori a contenuti pubblicati online.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato per qualificare come confessione stragiudiziale i contenuti digitali prodotti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base delle doglianze per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base delle doglianze di nullità della sentenza/decreto per vizi processuali e motivazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 147, commi 1 e 5, l.fall.

    Richiamato per sostenere l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato per la responsabilità illimitata dei soci, in funzione della domanda di fallimento in estensione.

  • art. 4 l.fall.

    Citatato insieme ad altre norme fallimentari nel motivo relativo allo stato di insolvenza e all’estensione del fallimento.

  • art. 14 d.lgs. 471/1997

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità del cessionario per i debiti della cedente.

  • art. 18 disp. att. c.p.c.

    Invocato nei motivi di nullità e motivazione del decreto impugnato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per intrinseca contraddittorietà della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro il decreto che rigetta l’istanza di fallimento, anche quando si tratti di fallimento in estensione, non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché il provvedimento non è idoneo al giudicato e non esiste un diritto soggettivo all’altrui fallimento.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione riguarda anche il decreto che conferma in sede di reclamo il rigetto dell’istanza di fallimento; la diversa ammissibilità affermata da precedenti richiede che il giudizio di legittimità abbia ad oggetto una decisione di accoglimento del reclamo contro una pronuncia dichiarativa di fallimento.
  • Le censure che investono la ricostruzione fattuale della presenza di una società di fatto, dell’eventuale trasferimento d’azienda o della responsabilità per i debiti della cedente restano assorbite quando il rimedio di legittimità non è esperibile avverso il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCommerciale
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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