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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10855/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite per ottenere una declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario nella causa introdotta contro il Ministero della giustizia, volta ad accertare la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990 per l'irragionevole durata di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. La ricorrente ha dedotto di essere titolare di un credito ammesso al passivo di una società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa nel 1992 e che, trascorsi oltre ventinove anni, la procedura non fosse ancora definita. L'amministrazione costituita nel giudizio di merito ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel regolamento, il tema centrale è stato quindi il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle azioni risarcitorie per ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto anche dalla parte attrice che dubiti della correttezza della scelta del giudice originariamente adito. Nel merito, ha respinto il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha infatti qualificato la domanda come azione risarcitoria per danno da ritardo riconducibile all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a. e art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990. Ha ritenuto non decisivo il richiamo alla responsabilità da affidamento o da buona fede, perché nella vicenda concreta il danno lamentato non derivava da un comportamento ulteriore e qualificato della P.A., ma dal mancato rispetto dei termini procedimentali. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, c.p.c.

    consente anche alla parte che ha introdotto il giudizio di merito di promuovere il regolamento preventivo di giurisdizione quando abbia un ragionevole dubbio sulla corretta individuazione del giudice.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del regolamento sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 386 c.p.c.

    la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e non pregiudica le questioni sul merito o sulla pertinenza del diritto.

  • art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per danno da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    riconosce la tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo per il danno ingiusto derivante dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    norma sostanziale che fonda la responsabilità della P.A. per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo e si coordina con il riparto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per descrivere il contatto sociale qualificato come fatto idoneo a produrre obbligazioni nell'ambito della responsabilità da affidamento.

  • art. 1175 c.c.

    evocato implicitamente nel riferimento ai canoni di correttezza e buona fede nell'azione della P.A.

  • art. 1375 c.c.

    evocato implicitamente nel riferimento ai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto relazionale con la P.A.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se proposto dalla parte attrice del giudizio di merito, purché sussista un ragionevole dubbio sulla corretta individuazione del giudice competente e un interesse concreto alla definizione preventiva della questione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desumibile non solo dalla pronuncia richiesta ma soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
  • Quando il danno lamentato deriva direttamente dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La giurisdizione ordinaria può radicarsi solo se il pregiudizio dedotto non dipende dal mero ritardo procedimentale, ma da un comportamento ulteriore della P.A. che leda i canoni di correttezza e buona fede e si traduca nella lesione di un affidamento qualificato.
  • La responsabilità da affidamento presuppone una situazione autonoma tutelata in sé, fondata su una fiducia incolpevole e sulla delusione di tale fiducia per effetto di una condotta amministrativa contraddittoria o scorretta; in tale ipotesi la posizione lesa è di diritto soggettivo e la tutela spetta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNesso di causalità

Testo integrale

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