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Sentenza

Sentenza del 05/10/2023 n. 414 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Rifiuto della transazione proposta dall'OSL e indeducibilità dei crediti verso l'Ente locale in dissesto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugna l'avviso di accertamento che ha rideterminato IRES e IRAP contestando: 1) la mancata deduzione di sopravvenienze passive rilevate a bilancio per l'IRAP; 2) la ripresa a tassazione di un accantonamento al fondo rischi di €500.000 ritenuto non conforme, deducendo invece perdite su crediti ai sensi dell'art.101 co.5 TUIR in relazione al credito verso il Comune di A. (ente in dissesto); 3) l'assenza di redazione/notifica del PVC durante l'attività istruttoria; 4) la mancata applicazione delle sanzioni in misura ridotta per impossibilità di adesione; 5) la sproporzione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello. Ha confermato che: a) per l'IRAP le sopravvenienze passive (voce E del CE) sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art.5, comma 1, d.lgs. n.446/1997, quindi l'ufficio ha correttamente negato la deduzione; b) la società ha implementato il fondo rischi e non contabilizzato una perdita su crediti: non avendo accettato la transazione proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune, il credito rimane in vita (riscuotibile entro 5 anni) e non può essere dedotto come perdita ai sensi dell'art.101 TUIR; pertanto è applicabile l'art.106 TUIR che consente deduzioni per accantonamenti al fondo rischi nei limiti dello 0,5% annuo fino al 5% del valore nominale (l'ufficio ha ricalcolato e ammesso €58.929,32); c) non è stata violata la normativa sul PVC perché l'istruttoria è stata svolta presso gli uffici dell'Agenzia (Cass. SS.UU. 24823/2015); d) le sanzioni ridotte non sono applicabili perché la procedura di adesione non si è conclusa con atto perfezionato; e) le spese di lite sono commisurate secondo i parametri richiamati. Liquidate le spese a carico del ricorrente per €4.000,00.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

    Le sopravvenienze passive rientrano tra i proventi ed oneri straordinari (voce E) esclusi dal computo della base imponibile IRAP; pertanto non sono deducibili ai fini IRAP come costi della produzione (voce B).

  • art. 101, comma 5, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    La norma disciplina le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali del debitore e permette la deduzione di perdite su crediti quando il debitore è sottoposto a procedure concorsuali. Va applicata solo se il credito è effettivamente perduto o se la procedura produce stralcio/definizione che determina la perdita.

  • art. 106, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Disciplina la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo rischi: è ammessa la deduzione nella misura dello 0,5% annuo dei crediti fino al 5% del loro valore nominale; la società può incrementare il fondo rischi solo entro tali limiti.

  • art. 258, TUEL

    3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori... offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito... entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

    Nel dissesto degli enti locali è prevista una procedura transattiva semplificata: se il creditore non accetta la transazione proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione il credito rimane esistente e riscuotibile (entro i limiti temporali previsti), quindi non si configura automaticamente una perdita deducibile.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La norma impone obblighi formali (redazione del PVC) in casi previsti; tuttavia non è applicabile quando l'attività istruttoria è svolta presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (orientamento confermato dalla Cass. SS.UU. 24823/2015).

  • Cassazione SS.UU. n. 24823/2015

    Stabilisce che l'obbligo di redazione del PVC non si applica se le attività di verifica si svolgono presso gli uffici dell'Amministrazione, giustificando la mancata notifica del PVC nel caso di specie.

  • Ordinanza Cassazione n. 34483/2021

    Citata dal contribuente per affermare la possibilità di dedurre svalutazioni dei crediti in toto in presenza di procedure concorsuali; il giudice di merito ha ritenuto l'ordinanza non pertinente, trattando il caso di una banca e non assimilabile alla procedura di dissesto di un ente locale.

  • DM 10 marzo 2014, n. 55 - Tabelle nn. 23 e 24

    Fonte normativa/parametrica per la quantificazione delle spese di lite; l'ufficio ha applicato tali tabelle con gli adeguamenti prescritti (sconto 20% e aumento 50% per mediazione).

Massime di principio

  • Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione sottoposta a procedura di dissesto e il creditore rifiuta la transazione proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione, il credito rimane in vita (non si considera automaticamente perduto) e non è possibile qualificare la perdita ai fini dell'art.101 TUIR salvo che vi sia atto che determini la perdita.
  • In presenza di crediti verso PA in dissesto, il contribuente può costituire o incrementare un Fondo rischi, ma la deduzione fiscale è soggetta ai limiti previsti dall'art.106 TUIR (0,5% annuo fino al 5% del valore nominale); deduzioni eccedenti possono essere riprese a tassazione.
  • Per l'IRAP, le sopravvenienze passive e gli oneri/proventi straordinari (voce E del CE) sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art.5 d.lgs. 446/1997 e quindi non sono deducibili come costi della produzione.
  • L'assenza di redazione/notifica del PVC non costituisce vizio se l'attività di verifica è stata svolta presso gli uffici dell'Amministrazione (Cass. SS.UU. 24823/2015); la circostanza deve essere verificata concretamente.
  • La procedura di adesione/accertamento con adesione dà diritto a sanzioni ridotte solo se si è giunti a effettiva conclusione e sottoscrizione dell'accordo; la mera disponibilità o tentativo non è sufficiente.
  • Le pronunce e orientamenti giurisprudenziali relativi a banche o a procedure concorsuali private non sono automaticamente traslabili ai dissesti delle PA: occorre valutare la disciplina specifica del dissesto e le procedure (es. TUEL) che possono prevedere meccanismi transattivi diversi.

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