Sentenza del 05/10/2023 n. 5512 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Ottemperanza - Termine di 90 giorni per l'adempimento ex art. 69 D. Lgs. n. 546/1992 - Istanza proposta dal Comune per il rinvio della decisione - Rigetto - Nomina del Commissario ad acta - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per mancato pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza di questo Collegio (sent. n. 821/2023, pubblicata il 17/02/2023) che aveva annullato gli avvisi di accertamento e condannato Roma Capitale alla rifusione delle spese per complessivi Euro 2.100,00. La sentenza era stata notificata a Roma Capitale il 17/02/2023; il termine di 90 giorni per l'adempimento ex art. 69 D.Lgs. n. 546/1992 è quindi decorso il 18/05/2023. Non avendo l'Amministrazione eseguito il pagamento, la ricorrente ha depositato il ricorso per ottemperanza il 23/05/2023. Roma Capitale si è costituita tardivamente (25/09/2023) chiedendo il rinvio della decisione sostenendo di aver poi stanziato i fondi (Deliberazione Assemblea Capitolina n.141/31.07.2023 e Determinazione Dirigenziale n.62194/18.09.2023) e che era in corso la procedura di liquidazione, ma non aveva prodotto alcuna istanza conciliativa prevista dall'art. 48-bis. La Corte ha ritenuto l'istanza di rinvio inammissibile perché l'art. 48-bis non è applicabile (non trattandosi di richiesta di conciliazione) e per il grave ritardo e inerzia dell'Amministrazione, che ha violato i principi di buon andamento e tempestività; pertanto ha rigettato la richiesta di rinvio e ha disposto i provvedimenti per l'ottemperanza.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. La Corte ha nominato Commissario ad acta il Capo dell'Avvocatura Capitolina (senza compenso) e ha ordinato il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 2.100,00 oltre accessori, C.P. ed IVA se dovuti, nonché degli interessi legali ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza da ottemperare. Ha inoltre liquidato le spese del presente procedimento in favore della ricorrente pari ad Euro 1.200,00 oltre accessori e ha assegnato al Commissario ad acta il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per eseguire il pagamento e per riferire con relazione scritta (anche ai sensi degli artt. 1 e 2, co. 9-quinques, 9 e 9-quater L. n.241/1990). È stata fissata udienza di verifica per il 21/11/2023.
Norme richiamate
art. 69 D. Lgs. n. 546/1992
"il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione"; "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ... sono immediatamente esecutive."
Il termine di 90 giorni per l'adempimento è perentorio ai fini dell'azione di ottemperanza; decorso infruttuosamente il termine la sentenza produce titolo per richiedere l'ottemperanza e sono dovuti interessi legali dal momento della pubblicazione.
art. 48-bis D. Lgs. n. 546/1992
La norma disciplina la conciliazione totale o parziale della controversia; la Corte ha ritenuto la norma inconferente perché Roma Capitale non aveva presentato una istanza di conciliazione ma solo dichiarato l'intenzione di adempiere, pertanto non giustifica la richiesta di rinvio.
art. 70 D. Lgs. n. 546/1992
La Corte ha affermato la propria competenza per giudicare il ricorso per ottemperanza (art. 70, co. 1) e l'ammissibilità ex art. 70, co. 2 essendosi esaurito il termine per l'adempimento da parte dell'ente impositore.
art. 1 e art. 2, co. 9-quinques, co. 9 e co. 9-quater L. n. 241/1990
Le disposizioni richiedono trasparenza, motivazione e obblighi informativi dell'amministrazione e prevedono obblighi di comunicazione/relazione per il commissario ad acta; la Corte ha imposto al Commissario l'obbligo di riferire ai sensi di tali previsioni.
art. 111 II co. Cost.
Riferimento al principio della ragionevole durata del processo usato per negare dilazioni non giustificate e per richiedere una pronta definizione della situazione processuale.
art. 97 e art. 98 Cost.
Richiamati come parametri dei doveri di buon andamento, imparzialità e responsabilità dei pubblici impiegati, a sostegno della censura dell'inerzia amministrativa nel provvedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 69 D.Lgs. 546/1992 per l'adempimento delle sentenze è cogente: se l'ente impositore non assolva entro tale termine il privato può proporre ricorso per ottemperanza.
- Una manifestazione di intenzione a pagare o atti amministrativi avviati dopo il decorso del termine non sospendono automaticamente il procedimento di ottemperanza né costituiscono istanza conciliativa ai sensi dell'art. 48-bis, salvo che non sia effettivamente proposta e rispettivamente regolamentata la procedura di conciliazione.
- In caso di inerzia dell'Amministrazione soccombente il giudice può nominare un commissario ad acta per eseguire l'ottemperanza e può assegnare termini perentori e l'obbligo di relazione ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
- Il pagamento disposto per ottemperanza può comprendere somme principali, spese processuali, accessori, IVA se dovuta e interessi legali dal momento previsto dalla decisione (qui dalla pubblicazione della sentenza).
- Il principio della ragionevole durata del processo e i doveri costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione giustificano il rigetto di richieste dilatorie ingiustificate presentate dopo l'inerzia dell'ente.
- Per ottenere efficacemente l'ottemperanza è importante: notificare correttamente la sentenza, documentare il decorso del termine di 90 giorni, depositare tempestivamente il ricorso per ottemperanza e chiedere la nomina del commissario ad acta se l'Amministrazione non adempie.
- Le istanze di rinvio per permettere all'amministrazione di completare atti interni di liquidazione saranno valutate con rigore quando l'ente ha già trascorso il termine legale e non abbia assunto atti concreti e tempestivi; la tardiva attivazione di procedure interne non garantisce automaticamente il differimento.
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