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Sentenza

Sentenza del 05/10/2023 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Dichiarazione dei redditi - Assistenza fiscale - Visto di conformità infedele - Sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione dell'obbligo di pagamento della "somma" previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241/1997 (testo anteriore alla novella del 2019) in relazione al rilascio di un "visto di conformità" infedele. Oggetto del dibattito era la natura giuridica di tale obbligo (se qualificabile come "sanzione amministrativa tributaria" o come mera somma risarcitoria) e la corretta configurazione della responsabilità del soggetto abilitato (responsabile del CAF), in particolare l'esigenza di dolo o colpa ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'obbligo di pagamento della "somma" previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997 (nel testo anteriore alla modifica del 2019) si traduce in una vera e propria sanzione amministrativa tributaria. La disposizione disciplina fattispecie nominate testualmente "sanzioni" e applicabili a soggetti abilitati al rilascio del visto in caso di infedeltà colposa. La sanzione e l'obbligo di pagamento della somma sono collegati allo stesso comportamento qualificato dalla legge come "visto infedele" e richiedono l'accertamento di una condotta colposa o dolosa secondo l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997. Il carattere in parte risarcitorio della somma non ne muta la natura sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997

    La disposizione, nel testo anteriore alla novella del 2019, prevede la comminazione di una "sanzione" e l'obbligazione al pagamento di una "somma" in caso di visto di conformità infedele rilasciato da soggetti abilitati; ambedue le misure sono da interpretare come sanzioni amministrative tributarie connesse allo stesso fatto illecito.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    Stabilisce il principio secondo il quale le sanzioni amministrative tributarie richiedono una condotta colposa o dolosa; applicato per affermare che sia la sanzione sia l'obbligo della somma richiedono l'accertamento della responsabilità colposa/dolosa del soggetto qualificato.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria qualifica testualmente un rimedio come "sanzione" o include misure pecuniarie connesse a una violazione commessa da soggetti abilitati, quelle misure vanno interpretate come sanzioni amministrative tributarie, anche se presentano aspetti risarcitori.
  • Per l'applicabilità di tali sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti qualificati (es. responsabili del CAF) è necessario accertare la condotta colposa o dolosa in base all'art. 5 d.lgs. 472/1997; l'assenza di colpa può essere un'argomentazione difensiva efficace.
  • La qualificazione 'risarcitoria' di una somma non esclude la natura sanzionatoria: l'elemento decisivo è la qualificazione testuale della norma e il nesso tra comportamento illecito e misura pecuniaria.
  • Le violazioni ascrivibili a soggetti non qualificati per il rilascio del visto non sono ricomprese nella stessa disciplina sanzionatoria pensata per i soggetti abilitati; quindi occorre verificare la titolarità della qualifica per applicare le sanzioni previste.
  • In ipotesi analoghe è opportuno verificare anche il testo vigente della norma (eventuali modifiche legislative, come la novella del 2019) perché la qualificazione e la misura delle sanzioni possono essere mutate dalla disciplina successiva.

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